CONTRATTO TERRITORIALE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI
Il giorno 10 giugno 2010, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto regionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli della Regione Molise.
Articolo 1
Decorrenza e durata
Il presente contratto ha durata quadriennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2010 e scadenza il 31 dicembre 2013, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste.
Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.
Articolo 2
Retribuzione mensile
Con decorrenza 1 Giugno 2010, saranno corrisposti i seguenti aumenti retributivi mensili:
I categoria | + 5,5% |
II categoria | + 5,5% |
III categoria | + 5,5% |
IV categoria | + 5,5% |
V categoria | + 5,5% |
VI categoria | + 5,5% |
Articolo 3
Indennità di funzione Quadri
L’indennità mensile di funzione dei “Quadri” è incrementata di € 30 (trenta) per 14 mensilità dal 1 giugno 2010.
Articolo 4
Rimborso chilometrico
Ai dipendenti in caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli, si riconosce un rimborso chilometrico come indicato dalle tabelle A.C.I., pari a quello di una autovettura FIAT “Punto” 1200 cc, per una percorrenza di 10.000 chilometri annui.
Articolo 5
Premio di continuità di servizio
A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di servizio prestato presso la medesima azienda, al dipendente verrà corrisposto per quattordici mensilità annuali, un premio lordo di “ continuità di servizio “ come di seguito indicato:
1a Categoria € 33.00
2a Categoria € 29.00
3a Categoria € 26.00
4a Categoria € 24.00
5a Categoria € 23.00
6a Categoria € 22.00
Tale premio farà parte a tutti gli effetti della retribuzione.
Articolo 6
Fondo pensionistico – Agrifondo
Ai dipendenti già iscritti al Fondo Pensionistico F.I.A. che dal 1.1.2010 sono confluiti in Agrifondo la contribuzione paritetica non potrà essere inferiore, fino ad assorbimento, alla contribuzione già versata al Fondo F.I.A..
Articolo 7
Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali, plurimi, o da consuetudini locali.
Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del presente contratto.