VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO TERRITORIALE REGIONALE PER I QUADRI ED IMPIEGATI AGRICOLI
Il giorno 11 luglio 2011 presso la sede della Federazione Reg.le Agricoltori d’Abruzzo in via Stradonetto, 42 Pescara, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale per i quadri ed impiegati agricoli.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Si recepisce l’art. l del Contratto Nazionale stipulato a Roma il 04 giugno 2008.
DECORRENZA, DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e scadrà il 31 dicembre 2013 salvo le norme per cui è prevista apposita data.
Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.
In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in anno.
La parte che avrà disdettato dovrà comunicare agli altri le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima. Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo.
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro settimanale sarà normalmente distribuito in cinque giorni.
In dipendenza di esigenze di lavorazioni ed in particolari periodi produttivi, potranno essere utilizzati diversi regimi di orario definiti livello aziendale, informate le RSA, ove presenti.
TUTELA DELLA SALUTE
Le parti si impegnano a promuovere la piena attuazione del Decreto Legislativo 626/94 così come modificato dalla Legge 81/2008, compresa in particolare la parte relativa alla formazione costante dei lavoratori addetti alla sicurezza e ai neo assunti.
OSSERVATORIO REGIONALE
Va rispettato l’art. 5 del CCNL del 4 giugno 2008 e attendendo le deleghe che verranno attribuite dall’osservatorio Nazionale a quello regionale, attuazione dell’allegato G del CCNL, vigente.
BILATERALITA’
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano nel termine di 180 giorni dalla stipula del presente contratto ad avviare un confronto per approfondire le questioni relative alla bilateralità territoriale e proporre eventuali soluzioni finalizzate allo sviluppo ed al rafforzamento di tale importante strumento.
EROGAZIONE PER OBIETTIVI
Sono previste erogazioni strettamente correlale ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi: incrementi di produttività, di qualità, d’altri elementi di competitività legati all’andamento dei settori nella realtà territoriale da stabilire, sentite le RSA, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
In presenza del raggiungimento degli obiettivi sopra precisati, verranno corrisposti incentivi economici, nella seguente misura lorda massima mensile:
(in Euro)
VI | Categoria | 72,00 |
V | Categoria | 76,00 |
IV | Categoria | 79,00 |
III | Categoria | 83,00 |
II | Categoria | 90,00 |
I | Categoria | 99,00 |
BUONO PASTO
Limitatamente agli impiegati per i quali l’intervallo lavorativo non consenta l’abituale e consuetudinaria consumazione del pasto e nelle aziende con un numero di dipendenti maggiore di 14, è prevista una indennità giornaliera di Euro 5,16.
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
Nel caso il datore di lavoro non fornisca al dipendente un mezzo di trasporto per il normale disbrigo delle mansioni affidategli, per l’uso del mezzo proprio ed a titolo di rimborso spese, sarà corrisposta l’indennità prevista dalle tariffe ACI rapportata al tipo di mezzo utilizzato.
Tate compenso sarà aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI.
Per le Aziende non tradizionali e relativamente alle figure quadri ed impiegati di prima categoria, è dovuto un rimborso spese, nel caso di uso di un mezzo proprio di trasporto per raggiungere l’azienda.
L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo di benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comunale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro.
Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro sia assicurato da un servizio di trasporto pubblico tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo abbonamento mensile.
L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro.
Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datare di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto.
Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzidetto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare in un idoneo alloggio aziendale, abbiano volontariamente lasciato tale alloggio.
Impegno a verbale
Per le aziende non tradizionali e per le figure di quadri ed impiegati di concetto dovrà essere prevista la possibilità di stipulare una polizza kasco per l’espletamento degli impegni aziendali. A tal fine, le parti si incontreranno nel corso dell’anno 2011, per esaminare le proposte necessarie a dare attuazione all’articolato.
INDENNITA’ DI CASSA
Si recepisce integralmente l’art. 32 del C.C.N.L. del 4 giugno 2008.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Per il periodo 01 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 l’aumento contrattuale è pari al 2,5% della retribuzione al 31/12/2009.
Gli stipendi contrattuali vigenti al 31/12/2009, previsti per ciascuna categoria di impiegati, sono incrementati del 5% a decorrere dal 01/01/2011. A copertura del periodo pregresso (anno 2010) e del periodo 01 gennaio 2011 – 30 giugno 2011 è riconosciuto a ciascun impiegato, in forza alla data di rinnovo dell’accordo, un importo una tantum sulla base di ciascun livello.
Detto importo sarà corrisposto con le seguenti modalità:
– prima tranche 40% entro il 31/07/2011;
– seconda tranche 60% entro il 30/09/2011.
Per gli impiegati assunti nel corso del 2010 e del periodo 01 gennaio – 30 giugno 2011, l’importo “una tantum” è rideterminato in misura proporzionale al periodo di occupazione.
ESCLUSIVITA’ DI STAMPA
Si recepisce l’ultimo comma dell’art. 65 del CCNL del 4 giugno 2008;
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo Regionale, le parti concordano di fare espresso riferimento al CCNL del 04/06/2008.
Letto, confermato e sottoscritto.