VERBALE D’ACCORDO
Il giorno 12 dicembre 2016 presso la Federazione Trentina della Cooperazione, tra le parti di comune accordo si conviene e si stipula il seguente
VERBALE D’ACCORDO
per il rinnovo del triennio economico e normativa del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE della Provincia di Trento.
L’art 2 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene così modificato
Art 2 – Assunzioni a tempo indeterminato e a termine
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente Contratto e da altri eventuali accordi fra le parti.
L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato può avvenire senza alcuna causale giustificativa ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal D.lvo 81/2015.
L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato deve essere giustificata dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei casi previsti dal decreto legislativo n. 368/2001: Le parti ritengono che rientrino senz’altro nelle motivazioni previste dal citato decreto, a titolo esemplificativo:
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stagionalità o saltuarietà del lavoro; -
sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto; assunzione per un’opera definita; -
quando l’assunzione abbia luogo per sostituire anche più lavoratori assenti per ferie purché sia indicato il nome di ciascun lavoratore; -
per obiettiva intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a motivi di carattere contingente. -
incrementi di attività produttiva in dipendenza di nuovi ordini, sommesse o progetti, anche straordinari; -
periodi di più intensa attività non ricorrenti nell’arco dell’anno, derivanti da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali; -
sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro. -
apertura di nuove sedi o avvio di nuovi servizi e/o ristrutturazione di strutture aziendali; -
sostituzione di lavoratori temporaneamente in idonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. 626 del 1994 e successive integrazioni; -
sostituzione di lavoratori che nell’ambito di progetti di ristrutturazione aziendale, o di riqualificazione professionale siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all’interno dell’azienda che all’esterno.
Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56/1987, Per la sola categoria dei Quadri viene prevista, quale ulteriore fattispecie di assunzione con contratto a termine, quella per la copertura del ruolo di Quadro direttore a tempo determinato della Cooperativa o del Consorzio, entro gli stessi limiti temporali previsti per la categoria dei dirigenti dall’art. 10, comma 4, legge n. 230 del 1962 del d. Igs. 368/2001 (5 anni).
L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata all’ENPAIA ed all’lNPS nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L’applicazione del presente Contratto non viene meno nel caso in cui anche in difetto di atto scritto il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Somministrazione di lavoro.
Per le medesime fattispecie previste ai commi 3 e 4 del presente articolo, La cooperativa potrà ricorrere, quale ulteriore strumento di flessibilità, al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del d. Igs. 81/2015 N. 276/2003.
Contratti di inserimento.
Le parti recepiscono fino ad eventuale specifica normazione i contenuti dell’accordo interconfederale dell’11.2.2004 sui contratti di inserimento, stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003.
L’art 5 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delleCooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene abrogato
L’art 6 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene così modificato
Art. 6 – Contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Esso è disciplinato nelle sue linee generali dal D.lvo 81/2015 e successive modifiche nonché dal Protocollo d’Intesa Provinciale.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
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apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
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apprendistato professionalizzante;
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apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le parti si danno atto che la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata è l’apprendistato professionalizzante, per tale motivo ne definiscono la disciplina puntuale rinviando alla normativa di legge e ai protocolli provinciali la regolamentazione delle altre forme di apprendistato.
Contratto di apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali. Ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Possono essere assunti e impiegati per la prima volta nelle cooperative ortofrutticole con contratto di apprendistato per l’acquisizione delle qualifiche di 5^, 4^, 3^ e 2^ categoria.
La durata del periodo di apprendistato è fissata in 36 mesi.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La durata del periodo di prova per il contratto di apprendistato è la medesima disposta per i lavoratori qualificati della medesima categoria cui l’apprendistato è preordinato.
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro e si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda, finalizzati all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non inferiore a 80 ore medie annue. Viene demandata alla discrezionalità aziendale, l’articolazione delle ore di formazione previste per la durata complessiva del progetto. Le ore destinate alla formazione esterna, ove prevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare compatibilmente con le esigenze aziendali. Per quanto riguarda le ore di formazione per le competenze di base e/o trasversali si fa rinvio alle norme di legge.
Per formazione formale aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, ovvero esterni all’azienda ai sensi della legislazione vigente. L’azienda, qualora disponga di propria capacità formativa interna, potrà erogare ai dipendenti apprendisti l’intero monte ore di formazione annuale attraverso le idonee strutture formative di cui è dotata.
L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: – presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; – presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor; – disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all’atto dell’assunzione.
Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor. Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d’apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all’apprendista.
Qualora il candidato ne sia sprovvisto il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
Le ore di formazione relative alla sicurezza sul lavoro e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
Per instaurare l’apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine dell’apprendistato sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato e l’eventuale periodo di prova. Il contratto contiene altresì, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
Il datore di lavoro ha l’obbligo è tenuto ad impartire o a far impartire l’insegnamento e la formazione necessari affinché l’apprendista possa conseguire la capacità di qualificarsi per il suo impiego, nominando, ai sensi della legge richiamata, un tutor aziendale che segua il percorso formativo. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore di adeguata qualifica designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 10 dipendenti la funzione di tutor può essere svolta direttamente dal Direttore. In ogni caso il nome del tutor dovrà essere indicato al lavoratore nel piano formativo individuale;
L’apprendista a sua volta ha l’obbligo di seguire le istruzioni del datore di lavoro e del personale da questi incaricato della sua formazione e gli insegnamenti che gli vengono impartiti, frequentare con assiduità i corsi di formazione, osservare le norme contrattuali ed in particolare i doveri di diligenza, fedeltà, buona fede e correttezza nella prestazione.
Le retribuzioni degli apprendisti sono fissate nelle seguenti misure percentuali della paga conglobata, rapportate alla categoria impiegatizia per la quale è compiuto l’apprendistato:
Prima metà del periodo di apprendistato 80%
Seconda metà del periodo di apprendistato 90 %
Alla fine dell’apprendistato al personale spetta la stessa retribuzione del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato e per la quale ha svolto l’apprendistato. AI termine del contratto di apprendistato, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, l’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio
Ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro, debitamente documentato, deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi la stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto dovere di istruzione e formazione secondaria.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo’ assumere, non puo’ superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo’ superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita’. E’ in ogni caso esclusa la possibilita’ di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dalla medesima azienda, con arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo.
L’art 13 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene così modificato
Art 13 – Assicurazione responsabilità verso terzi
L’azienda è tenuta ad assicurare, con onere a proprio carico, i dipendenti con la qualifica di “Quadro”, nonché i dipendenti con qualifica di impiegato direttivo che ricoprono incarichi di responsabilità contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa lieve nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle mansioni contrattuali. La stessa assicurazione verrà stipulata in favore dei dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
Termini e modalità dell’assicurazione saranno formalizzati in apposita separata convenzione.
Rimane in ogni caso ferma la possibilità per l’azienda di procedere in via disciplinare nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto del presente contratto e della legge.
L’art 14 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delleCooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene così modificato
Art. 14- Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro viene fissato in otto ore giornaliere e 40 settimanali, fatti salvi i disposti di legge per la tutela dei fanciulli e adolescenti, ed è ripartito su 5 (cinque) giornate settimanali.
Fermo restando l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, gli impiegati hanno diritto ad una riduzione d’orario sotto forma di permessi retribuiti di complessive n. 48 ore annue a decorrere dall’1.1.1991 e di complessive 56 ore annue a decorrere dall’1. 7.1992.
I permessi di cui al comma precedente potranno essere goduti anche in modo cumulativo sino al massimo per il 50% dell’orario giornaliero. Esclusivamente nei casi in cui il lavoratore abbia già fruito delle settimane di ferie annuali obbligatorie, potrà godere della riduzione d’orario anche a giornate intere, per un massimo di due giornate annue non continuative. Tali giornate di permesso non potranno essere attigue a periodi di ferie.
Eventuali accordi aziendali potranno disporre diverse modalità di fruizione di detta riduzione dell’orario di lavoro.
Nel caso di permessi individuali l’impiegato ne farà richiesta con almeno 24 ore di preavviso.
L’intera giornata libera coincidente con il sabato non é considerata festiva agli effetti di eventualelavoro straordinario.
Le aziende potranno adottare con propri regolamenti interni modalità di orario giornaliero flessibile circa l’inizio e la fine della prestazione lavorativa. Tale regime d’orario potrà essere attivato dalla azienda solo laddove considerato da essa compatibile con le esigenze produttive ed organizzative. Tale flessibilità in ogni caso potrà riguardare anche solo specifiche unità organizzative aziendali o singoli uffici, e potrà essere differenziata tra gli stessi. In ogni caso sarà ammissibile solo in caso di assegnazione alle unità o uffici coinvolti di almeno 5 impiegati.
Le aziende potranno limitare la flessibilità d’orario a determinati periodi dell’anno compatibilmente con le esigenze aziendali.
L’art 16 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene così modificato
Art. 16 – Part time
La cooperativa può concordare con il lavoratore, ai sensi del d.lvo. n. 61 del 25.2.2000, del d. Igs. N. 276/2003 81/2015 e successive modificazioni e integrazioni, l’assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per quanto concerne le richieste di trasformazione – da parte del personale in forza a tempo indeterminato – del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la Cooperativa è tenuta ad accordare tale trasformazione per un periodo predeterminato (a termine) ad un impiegato in presenza di almeno quattro impiegati -compreso il richiedente – appartenenti alla medesima unità produttiva o ufficio o funzione aziendale. In tali unità aziendali dove il medesimo organico di riferimento (personale appartenente alla categoria impiegati) sia superiore a 4, può essere accordata un’ulteriore trasformazione a part time, compatibilmente con le esigenze aziendali.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico–degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salva vita, accertata da una commissione medica istituita presso l’unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Fermo restando il criterio generale di precedenza cronologica della richiesta, nel caso di concomitanza di più richieste, sarà data la precedenza a quelle supportate dai seguenti criteri orientativi di priorità: necessità di assistenza a figli fino a tre anni e documentata grave infermità del lavoratore stesso, del coniuge e dei figli secondo le modalità individuate con riferimento alla legge n. 53/2000 (cosiddetta legge sui “congedi parentali”).
Fermi restando i part time in corso sino alla loro scadenza, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta a tali lavoratori la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ugualmente è riconosciuta priorità in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
In assenza di richieste motivate secondo le predette priorità o in base a quanto previsto al successivo art 22 bis, fermo restando il criterio di precedenza cronologica della richiesta, la Cooperativa potrà concedere trasformazioni part time a tempo determinato diversamente motivate.
Il ricorso al lavoro supplementare, in casi di obiettive esigenze dell’attività non programmabili, fermo restando il consenso del lavoratore, è ammesso fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno. La maggiorazione per lavoro supplementare è fissata nel 30% della normale retribuzione oraria, ed assorbe ogni incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoro supplementare è ammesso tanto nel contratto di lavoro part time a tempo indeterminato, quanto in quello a tempo determinato. Le parti possono accordarsi, in alternativa alla predetta retribuzione delle ore di lavoro supplementare, per il recupero delle ore medesime entro un ragionevole arco di tempo, comunque non oltre l’anno di effettuazione.
Il contratto part time può avere un’articolazione verticale, orizzontale o anche secondo le due modalità combinate tra loro. In tale caso la retribuzione ed i vari istituti contrattuali saranno proporzionati all’orario medio settimanale per i mesi prestati ad orario part ti me orizzontale o misto orizzontale e verticale, mentre saranno riconosciuti in misura intera la retribuzione e gli istituti normativi per i mesi dell’anno totalmente in part time verticale con prestazione ad orario pieno.
Ai sensi delle leggi citate in materia di clausole elastiche e flessibili la cooperativa – a fronte della disponibilità espressa e formalizzata dal lavoratore con apposito patto scritto contestuale o anche successivo alla stipulazione del contratto part ti me – ha il potere di variarela collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, a fronte di impreviste ed oggettive esigenze organizzative, nonché di aumentare variare in aumento le ore di prestazione contrattuale lavorativa nel part time verticale. La cooperativa potrà variare o aumentare i periodi di prestazione con preavviso di dieci giorni.
La diversa collocazione temporale della prestazione, rispetto all’articolazione normale concordata nel contratto part ti me, potrà avvenire per periodi più o meno lunghi, di massima non superiori ad un mese. Per il periodo di prestazione lavorativa effettivamente collocata in tempi diversi rispetto alla normale articolazione d’orario concordata nel contratto part time, al lavoratore spetta una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto pari al 10%.
L’art 22 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene così modificato
Art. 22 – Permessi ed aspettative
Agli impiegati che contraggono matrimonio sarà concessa una licenza matrimoniale di 15 giorni di calendario.
Il lavoratore avrà l’obbligo di documentare l’avvenuto matrimonio al momento del suo rientro in servizio.
Durante tale licenza matrimoniale agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrerà la normale retribuzione.
Sono richiamate, in materia di permessi per decesso e gravi infermità di parenti entro il secondo grado, le disposizioni previste dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53.
Quale trattamento di miglior favore rispetto alla normativa sopra citata i lavoratori avranno diritto ad ulteriori 3 giorni di permesso retribuito in occasione di ogni evento luttuoso in corso d’anno che colpisca i medesimi soggetti previsti dall’art 4 comma 1 della L.53/2000.
La Cooperativa concederà ulteriori brevi permessi non retribuiti, in misura pari a 2 giorni all’anno fruibili in mezze giornate, ai lavoratori che ne facciano richiesta per comprovati motivi di famiglia o per necessità personali.
Tali permessi potranno essere fruiti in frazioni non inferiori all’ora e non superiori alla giornata lavorativa, sulla base delle necessità del lavoratore.
Per gravi motivi familiari spetta all’impiegato un giorno di permesso retribuito. Spetta altresì un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita o dell’adozione di figli.
Il personale a tempo indeterminato può richiedere e l’azienda può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, periodi di aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto, di durata non superiore a sei mesi, per motivate necessità familiari.
Durante il periodo di aspettativa non decorre anzianità di servizio ed essa non è computata ad alcun fine contrattuale. Lo stesso lavoratore non può chiedere ed ottenere più di un periodo di aspettativa nell’arco di cinque anni di lavoro.
Viene aggiunto al testo del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutlicole della Provincia di Trento il seguente articolo
Art 22 bis – Congedo per le donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimodi tre mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Il congedo di cui al presente articolo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
L’art 24 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene così modificato
Art. 24 – Retribuzione
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo, a qualunque titolo, sia in denaro che in natura.
La retribuzione é corrisposta in mensilità posticipate.
Le parti convengono che per il triennio 01.01.2015 – 31.12.2017 le retribuzioni tabellari verranno incrementate nelle seguenti misure percentuali:
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a decorrere dal 1° gennaio 2015 del 0,7 per cento;
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a decorrere dal 1° gennaio 2016 dello 0,5 per cento;
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a decorrere dal 1° gennaio 2017 dell’ 1 per cento.
La tabella allegata espone i dati retributivi completi.
Gli arretrati verranno corrisposti al personale in forza alla data di stipula del presente accordo, con le competenze del mese di dicembre 2016. Frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Premio variabile di risultato
Le parti concordano, al fine di contribuire ad un miglioramento della produttività complessiva ed incrementare l’efficienza e la competitività delle aziende, l’introduzione a far tempo dall’anno 2017 di un elemento variabile di retribuzione. Per tale motivo si impegnano a costituire una commissione paritetica composta da due rappresentanti per sigla sindacale nonché dai rappresentanti di parte datoriale, deputata ad individuare gli indicatori incrementali di produttività e/o redditività nonché le modalità di erogazione del premio variabile. Per il solo esercizio 2017 le parti concordano di riconoscere, un premio di risultato corrispondente allo 0,8% della paga conglobata lorda tabellare.
Il premio verrà versato nelle modalità e nei tempi definiti dalla Commissione. In ogni caso se entro il 30 aprile 2017 la commissione non verrà costituita o la stessa non avrà ancora definito i parametri per l’erogazione del premio, le aziende corrisponderanno un acconto sul premio variabile pari allo 0,4% della paga conglobata lorda tabellare, che verrà corrisposto con il cedolino paga relativo al mese di maggio 2017.
La restante quota di premio parti allo 0,4% verrà corrisposta solo all’esito dei lavori della commissione nelle modalità e nei tempi da questa previsti.
Rimane ferma la possibilità per la commissione costituita di prevedere tempi e modi di erogazioni differenti rispetto a quanto sopra previsto.
L’importo del premio variabile:
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non è utile ai fini del calcolo degli istituti retributivi indiretti, quali i compensi per lavoro straordinario, ferie, festività, mensilità aggiuntive e altri eventuali premi aziendali. Non è utile, altresì, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
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per il personale assunto nel corso dell’esercizio sociale di riferimento, nonché per il personale part-time, il premio, complessivamente inteso, sarà corrisposto in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa (sono pertanto esclusi eventuali periodi senza retribuzione ad eccezione del congedo parentale – ex astensione facoltativa per maternità). A tal fine, sarà computato mese intero la frazione di mese lavorata pari o superiore a 15 giorni di calendario;
Le parti affermano che l’elemento retributivo variabile legato alla reddittività e/o produttività aziendale sarà conforme e assoggettabile alla disciplina dettata dalla Legge 208/2015 art 1 commi 188 e ss , dal DM 25.03.2016 e dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 28/E d.d. 15.06.2016 e successive modifiche.
Viene aggiunto al testo del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento il seguente articolo
Art. 32 bis – Congedo parentale
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria si applicano le relative norme di Legge in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgsn.151/2001.
Per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali ex art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall’art. 3 D.L. 216/2012 e art. 1, comma 399 L. 228/2012, e dall’art 7 co. 1 lett b) del D.lvo 80/2015, si prevede la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, nei limiti e con le modalità definite dal presente articolo, fermi restando i limiti massimi così come previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale.
Il genitore che usufruisce anche dei riposi giornalieri (cd. permessi per allattamento) potrà fruire del congedo parentale su base oraria astenendosi dal lavoro per:
– 2 ore al giorno in caso di orario di lavoro a tempo pieno
– 1 ora al giorno in caso di orario di lavoro part ti me
Le quote giornaliere così determinate andranno godute per intero e non potranno essere ulteriormente frazionate.
Nel caso in cui il permesso parentale su base oraria venga usufruito oltre l’anno di vita del bambino o dal genitore non avente diritto al periodo di riposo giornaliero (cd permesso per allattamento) o dal genitore che vi abbia rinunciato, esso potrà essere fruito mediante astensione dal lavoro per:
– 2 o 4 ore al giorno in caso di orario di lavoro a tempo pieno;
– 1 o 2 ore giornaliere in caso di orario di lavoro part time;
Le quote giornaliere così determinate andranno godute per intero e non potranno essere ulteriormente frazionate.
La fruizione della quota oraria giornaliera di congedo potrà avvenire solo ad inizio o fine giornata ed in ogni caso le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere inferiori alla metà dell’orario contrattualmente previsto. Resta naturalmente salva lafacoltà di astenersi per l’intera giornata.
Nell’eventualità in cui si prevedano modulazioni dell’orario giornaliero differenti e/o ulteriori rispetto a quelle previste nel presente contratto, le parti rivaluteranno la gestione delle ore di congedo così come previste dal presente articolo.
E’ ammessa la fruizione del congedo orario, nella modalità giornaliera opzionata, solo per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.
Il monte ore complessivo, così come previsto per legge, rientrante nella disponibilità del lavoratore o della lavoratrice alle condizioni sopra indicate, dovrà essere calcolato facendo riferimento al divisore orario contrattuale pari a 168 ore mensili. Ogni ora di congedo fruita dal lavoratore o lavoratrice verrà detratta dal monte ore come sopra determinato. Le aziende dovranno introdurre nei cedolini paga dei lavoratori che usufruiscono del congedo orario apposita sezione riportante il monte ore residuo.
Ai fini dell’esercizio del diritto il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è obbligato a presentare, almeno 2 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, ovvero la data di inizio e di fine dello stesso ed allegando il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva, la dichiarazione dell’altro genitore circa gli eventuali periodi già utilizzati allo stesso titolo per il medesimo evento e la sua situazione lavorativa. In casi urgenti, indipendenti dalla volontà delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, in cui sia oggettivamente impossibile il rispetto del periodo di preavviso così come sopra quantificato, lo stesso sarà da intendersi eccezionalmente ridotto ad ore 24.
Le parti concordano inoltre che quanto pattuito ai commi precedenti genera “incrementi di produttività, qualità e redditività, favorendo l’efficienza organizzativa a vantaggio di risultati riferiti all’andamento economico, degli utili del Consorzio e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”e costituisce, quindi, oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.
L’art 48 del CCPL per i Quadri e gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento viene così modificato
Art. 48 – Decorrenza e durata
Il presente accordo si applica al personale in forza alla data di stipulazione e decorre dalla medesima data, fatte salve le specifiche previsioni per singoli istituti.
Il presente contratto ha decorrenza dal 21 novembre 2016 per la parte normativa e triennale per la parte economica (01.01.2015 – 31.12.2017).
L’aumento retributivo del primo biennio, secondo le previsioni dell’accordo del governo e delle parti sociali del 23 luglio 1993, è costituito dagli incrementi del salario derivanti dai tassi di inflazione programmata dal governo per il medesimo. Inoltre le parti definiscono una quota percentuale attribuita a produttività/redditività media di settore a livello provinciale.
Nel secondo biennio le parti, nel fissare i relativi adeguamenti economici riferiti all’inflazione, effettueranno una verifica congiunta per il calcolo dei riconoscimenti, consistenti nella differenza tra le percentuali di inflazione corrisposte nel primo biennio el’inflazione reale riscontrata dall’ISTAT come media nazionale annua per le famiglie di operai e impiegati, nonché nell’applicazione ulteriore dei tassi di inflazione attesa.
Inoltre, già nel secondo biennio le parti definiranno i criteri di determinazionedi una quota percentuale di retribuzione riferita a redditività/produttività di settore del secondo biennio in ambito provinciale. Valutate le difficoltà dell’attuale quadro economico produttivo del settore e le condizioni di mercato, le parti si propongono perciò di definire per l’intero settore un sistema di retribuzione variabile, ancorata a parametri condivisi tra le O.P., in termini di indicatori degli incrementi di produttività e redditività.
Le parti convengono che, in considerazione della particolarità di questa prima tornata di ristrutturazione dell’assetto e della durata contrattuale, l’aumento definito per il biennio 2008/2009 pari ad un incremento del 3,8% per l’anno 2008 e un ulteriore 3,1 % per l’anno 2009, secondo lo schema allegato al presente accordo comprende convenzionalmente il riconoscimento di un tasso di inflazione del 3,0% per il 2008 e del 3,0% per il 2009. La percentuale di incremento residua è imputabile a quota forfetaria di produttività/redditività di settore, quale assorbente il secondo livello di contrattazione. L’incremento predetto opera anche sui valori dell’indennità di funzione dei Quadri come da tabella allegata.
L’erogazione degli arretrati retributivi daI1’1.1.2008 alla data di stipulazione del presente accordo verrà effettuata a favore del personale in forza alla data di stipulazione del presente contratto unitamente alle competenze di luglio 2008.
Dopo la scadenza l’accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta con lettera raccomandata da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 3 mesi.
Trento, 12 dicembre 2016
Letto, accettato e sottoscritto