VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C.P.L. DELLA PROVINCIA DI VITERBO PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
L’anno 2022, il giorno 29 del mese di novembre, in Viterbo presso gli uffici della Confagricoltura Viterbo – Rieti, sita in Viterbo, Via Mantova 4,
- La Confagricoltura Viterbo – Rieti;
- La Coldiretti Viterbo;
- La CIA di Viterbo;
E
- la FLAI – CGIL di Viterbo;
- la FAI – CISL di Viterbo;
- la UILA – UIL di Viterbo;
- la Confederdia;
CONVENGONO
Di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli impiegati agricoli e florovivaisti della Provincia di Viterbo, scaduto in data 31 dicembre 2021.
Oggetto del contratto
Il contratto provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse (incluse le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato), e gli impiegati e i quadri da esse dipendenti. In particolare, il Contratto provinciale di lavoro si applica alle imprese considerate agricole ai sensi di quanto previsto dall’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, aziende cerealicole, ortofrutticole, olivicole, aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, aziende florovivaistiche, vitivinicole, agrituristiche e venatorie, di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decorrenza e durata
Il presente contratto di lavoro, a norma di quanto disposto dal CCNL di settore, decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025. Esso, in ogni caso, conserverà la propria efficacia anche oltre il termine di scadenza e fino all’entrata in vigore del successivo e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conciliazione tempi di vita e lavoro
In attuazione di quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e i quadri agricoli, le parti concordano di riconoscere, compatibilmente con le esigenze aziendali e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi (rinnovabili), la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale nel caso in cui il lavoratore debba prestare assistenza a genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi, gravemente ammalati o portatori di handicap e nel caso in cui il lavoratore abbia figli conviventi di età non superiore a tredici anni.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
I quadri e gli impiegati che svolgano i propri compiti presso più aziende avranno diritto a percepire un’indennità oraria che vada a rifondere il disagio sopportato e i maggiori costi. Le parti concordemente stabiliscono che la già menzionata indennità sia del 6%, e che la stessa sia equamente ripartita tra tutti i datori di lavoro presso i quali il lavoratore presti la propria attività lavorativa. Alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri conviventi con figli di età non superiore a tredici anni viene riconosciuta la facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo massimo di sei mesi.
Ferie solidali
Il lavoratore potrà, in ogni momento e su base volontaria, cedere ad altro dipendente (per assistenza a figli minori o altri familiari che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute), in tutto o in parte, le giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire e le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.
Organismi paritetici, comitati di prodotto, centri di formazione agricola
Le parti individuano nel Fondo Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato “Foragri”, l’organismo di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i quadri e gli impiegati agricoli. Ai fini di potenziare le possibilità di formazione e nell’ottica di sviluppo di nuove figure professionali, tuttavia, le parti attribuiscono pieno valore ai centri di formazione agricola e ai comitati di prodotto.
Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a dare piena attuazione all’art. 7 del Contratto collettivo nazionale per i quadri e gli impiegati agricoli del 7 luglio 2021, a prevederne le modalità di funzionamento e alla corretta attivazione del sistema di bilateralità in favore dei quadri e degli impiegati agricoli della provincia di Viterbo.
Premio di fedeltà aziendale e continuità di servizio
Al compimento del venticinquesimo anno di servizio presso il medesimo datore di lavoro, all’impiegato viene corrisposto un premio di fedeltà aziendale corrispondente ad una mensilità lorda. I datori di lavoro potranno erogare tale somma entro un anno dal momento in cui si perfezionerà il requisito.
Retribuzione
Al fine di garantire agli impiegati e quadri un adeguato riconoscimento economico, viene riconosciuto un incremento delle retribuzioni vigenti al 30 novembre 2022 del 5% così suddiviso: 3,5% a decorrere dal 1° dicembre 2022 e 1,5% dal 1° luglio 2022.
Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali, o da contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti sono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nella parte economica che in quella normativa.
Confagricoltura Viterbo – Rieti
Coldiretti
CIA Viterbo
Confederdia
FLAI – CGIL Viterbo
FAI – CISL Viterbo
UILA – UIL Viterbo