ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
20 SETTEMBRE 2022
1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2025
Il giorno 20 settembre 2022 presso la Sede di Confagricoltura Venezia, Via Claudio Monteverdi 15, 30174 VENEZIA-MESTRE (VE);
tra
– CONFAGRICOLTURA VENEZIA
– FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VENEZIA,
– CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI VENEZIA
e
– Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell’Agricoltura (CONFEDER.D.I.A.),
– la FAI – CISL di Venezia,
– la FLAI – CGIL di Venezia,
– UILA – UIL di Venezia.
si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli dipendenti delle aziende agricole della Provincia di Venezia;
le materie trattate sono le seguenti:
– ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
– ART. 5 RETRIBUZIONE
– ART. 8 PREMIO DI CONTINUITÀ’ DI SERVIZIO
– ART. 16 FERIE SOLIDALI
– ART. 17 CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO
I testi dei nuovi articoli saranno disposti come di seguito:
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (ART. 17 CCNL)
Le parti concordano nell’aggiornare tale articolo ai sensi dell’art. 17 del CCNL del 07.07.2021, si riconferma che le competenze assegnate alla 6° categoria vengono ricomprese nell’inquadramento della 5° categoria, con tutte le conseguenze retributive e contributive.
ART. 5 – RETRIBUZIONE
Le retribuzioni aumentano complessivamente del 5%, da suddividersi in 2 “tranches”: la 1° “tranche” a partire dalla retribuzione del mese di settembre 2022 con un aumento pari al 2,5%,la 2° “tranche” a partire dalla retribuzione del mese di marzo 2023 pari al restante 2,5%.
ART. 8 PREMIO DI CONTINUITÀ’ DI SERVIZIO
L’impiegato che alla data di sottoscrizione del presente accordo ha prestato 26 anni di servizio presso la medesima azienda ha diritto ad € 13,00 per 14 mensilità ogni biennio a decorrere dal mese di settembre 2022. Tale premio non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
ART. 16 – FERIE SOLIDALI (Art. 24 CCNL)
In applicazione dell’art. 24 del D.lgs. n. 151/2015, i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compatibilmente alle esigenze aziendali, possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie ed i riposi (riposi compensativi se presente banca ore) da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli componenti del nucleo famigliare o i parenti e affini di primo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del CCNL, di cui si recepisce l’intera disposizione.
ART. 17 – CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO (Art. 29, co 1° del CCNL)
Le parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali.
Letto, approvato e sottoscritto