VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 14 novembre 2022, alle ore 12:30 in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana,
tra
– la FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI della TOSCANA (Confagricoltura Toscana) da una parte,
e
- la CONFEDERDIA Toscana
- la FLAI CGIL Toscana
- la FAI CISL Toscana
- la UILA-UIL Territori Toscani
dall’altra parte,
VISTO
- il Protocollo d’intesa per l’agricoltura toscana del 14 ottobre 2022 che è parte integrante del contratto collettivo regionale;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 7 luglio 2021, ed in applicazione di quanto disposto all’articolo 69 dello stesso, si è stipulato il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale (territoriale – contratto di 2° livello) di Lavoro (C.C.R.L.) a valere per i quadri e gli impiegati agricoli, florovivaisti, forestali, ed addetti all’agriturismo ed altre attività connesse al settore agricolo, dipendenti da aziende singole, società, in forma cooperativa o, comunque, associata, situate nella Regione Toscana.
Il presente Contratto sostituisce il Contratto Collettivo Regionale stipulato in Firenze il 18 settembre 2018.
Il verbale di accordo consta di n°13 documenti, per un totale di fogli dattiloscritti n° 21 compreso il presente.
ART. 1 – OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE
Il periodo, “le aziende esercenti anche l’agriturismo” di cui all’Art. 1 del Contratto collettivo Regionale di lavoro, 18 settembre 2018, è sostituito con:
- Le aziende esercenti anche l’agriturismo, l’enoturismo, l’oleoturismo, nonché le fattorie didattiche, di cui alla lege regionale toscana 23 giugno 2003, n. 30, e relativo Regolamento attuativo, 3 agosto 2004, n. 46/R, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Art. 2 del Contratto collettivo regionale 18 settembre 2018 è sostituito dal seguente:
ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE
Il presente contratto, stipulato nel rispetto dei cicli stabiliti dall’art.2 del contratto collettivo nazionale del 7 luglio 2021, ha durata quadriennale.
Decorre, fatti salvi gli specifici effetti espressamente previsti, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In caso di mancata disdetta nei termini s’intende prorogato per un anno e così di anno in anno.
La parte che avrà disdettato il contratto dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.
Le trattative dovranno avere inizio entro due mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Il presente contratto, ancorché disdettato, conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
L’Art. 3 del Contratto collettivo regionale 18 settembre 2018 è sostituito dal seguente:
ART. 3 – RELAZIONI SINDACALI
I firmatari del contratto, convinti che una più stretta collaborazione tra le varie componenti rappresenti una condizione essenziale per lo sviluppo del settore, intendono a questo scopo valorizzare le relazioni sociali e concordano di costituire l’Osservatorio Regionale e di dotarlo di apposito Regolamento per il funzionamento.
L’Osservatorio seguirà nei suoi lavori anche le linee guida di cui al protocollo d’Intesa per l’agricoltura toscana, sottoscritto dalle parti stipulanti il 14 ottobre 2022, riportato all’allegato n.3, che costituisce parte integrante del presente contratto collettivo.
A questo proposito, condividono l’opportunità di incontri finalizzati a riflessioni comuni sullo stato del settore, le sue prospettive di sviluppo e le sue necessità formative.
Detti incontri si svolgeranno, almeno due volte all’anno, su richiesta di una delle Organizzazioni firmatarie.
L’Art.4 del Contratto Collettivo Regionale 18 settembre 2018, è sostituito dal seguente:
ART. 4 – FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti ritengono fondamentale il mantenimento e lo sviluppo della formazione professionale nel settore e assumono l’impegno di proposta e di indirizzo per la determinazione di progetti formativi, anche attraverso gli strumenti previsti dall’art. 6 del CCNL.
In tale contesto le parti stipulanti individuano in FORAGRI (Fondo Interprofessionale della Formazione Agricola) quale strumento idoneo per postare a compimento i progetti formativi.
È ritenuto altresì importante tener conto di tutte le esperienze formative realizzate nel tempo, ivi comprese quelle aziendali.
Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua, le parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello, le modalità di attuazione.
Per ogni impiegato dovrà essere redatto il “fascicolo elettronico”, non appena diverrà esecutivo quanto previsto dall’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro), con adeguati strumenti.
L’Art. 6, del contratto collettivo regionale del 18 settembre 2018, è sostituito dal seguente:
Art. 6 – RESPONSABILITÀ’ CIVILE E PENALE VERSO TERZI – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.
Il datore di lavoro, o chi per lui, con onere a proprio carico, è tenuto ad assicurare i propri dipendenti che, a seguito di richiesta dello stesso datore di lavoro, acconsentono ad assumere la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda, ai sensi del D. Lgs n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o assumono, a seguito di specifica delega, la responsabilità “dell’industria alimentare” ex D. Lgs. n. 155/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura per la difesa in caso di contestazioni per violazioni penali, conseguenti a colpa nello svolgimento delle funzioni sopra richiamate.
Il Datore di lavoro è altresì tenuto ad esigere e garantire la partecipazione di tali quadri e/o impiegati agli specifici periodici corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, al fine di poter svolgere al meglio le loro funzioni. In difetto di ciò, decade ogni obbligo di copertura assicurativa.
Per la partecipazione a tali corsi anche ai sensi dell’Art.4 del presente Contratto Collettivo, in cui potranno essere eventualmente utilizzati fondi e ore di cui agli Artt. 6, 25, 26 del C.C.N.L. 7 luglio 2021.
Impegno a verbale
Le parti, in considerazione dei particolari adempimenti connessi agli incarichi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegnano a verificare l’intera materia in sede di Osservatorio regionale, tenuto conto delle esperienze maturate.
Le parti si impegnano altresì, a monitorare periodicamente la situazione, ed ad incontrarsi con gli Enti preposti a livello regionale.
Nota a verbale all’Art.23 del C.C.N.L., 7 luglio 2021
Ferie:
In riferimento alle ferie di cui all’Art. 23, del C.C.N.L., 7 luglio 2021, data la peculiarità del lavoro, per gli impiegati addetti alle prenotazioni, agli arrivi e alle partenze, nell’esercizio delle attività connesse di cui all’Art. 1, del presente contratto Collettivo Regionale, le parti auspicano che, ai sensi del 3° comma, siano concordati periodi non rientranti in quelli di più intensa attività.
L’Art. 9 del Contatto collettivo regionale 18 settembre 2018, è sostituito dal seguente:
ART. 10 – STIPENDIO CONTRATTUALE REGIONALE MENSILE
Conformemente a quanto stabilito dall’art.30, C.C.N.L., ai fini del presente Contratto, lo “stipendio contrattuale regionale mensile” è costituito da:
- a) stipendio regionale base;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (E.D.R.);
- d) stipendio integrativo.
Per il biennio 2022/2023, vengono riconosciuti i seguenti aumenti, da computarsi sullo “stipendio integrativo”:
dal 1° novembre 2022:
Quadri € 121,00
1° categoria € 117,00
2° categoria € 104,00
3° categoria € 92,00
4° categoria € 84,00
5° categoria € 79,00
6° categoria € 74,00
Gli stipendi contrattuali regionali completi, per gli impiegati a servizio esclusivo di una sola azienda, sono quelli indicati alla tabella “allegato n. 1″ facente parte integrante del presente contratto.
Gli aumenti derivanti dall’eventuale rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale (C.C.N.L.) andranno a sommarsi allo “stipendio regionale base”. –
In considerazione della peculiarità e specificità del settore agricolo, che non prevede alcuna contrattazione collettiva a livello di singola azienda, sono considerati validi, ai sensi del presente contratto regionale di secondo livello, eventuali premi di produttività corrisposti dalle Aziende a fine anno o, per le Società, anche in occasione dell’approvazione dei bilanci, a quadri e impiegati, quantificati in base a precisi, documentati e tracciabili, metodi di calcolo, per almeno una delle seguenti causali:
- Modifiche ai regimi di orario
- Volume della produzione/n. dipendenti
- Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- MOL/VA di bilancio
- Indici di soddisfazione del cliente
- Percentuale di rispetto dei tempi di consegna
- Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- Modifiche organizzazione del lavoro
- Rapporto costi effettivi/costi previsti
- Riduzione assenteismo
- Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
- Riduzione dei consumi energetici
- Riduzione numero infortuni
- Riduzione tempi di commessa
- Ristorni
- Oltreché ogni altra funzione chiaramente tracciabile che comporti aumento produttività e qualità
I premi erogati per quanto sopra esemplificato, che per legge devono essere discontinui e non predeterminati, non rilevano ai fini degli istituti contrattuali e del trattamento di fine rapporto, garantiscono maggiore produttività del lavoro di aH’Art:1, commi 182/190, legge, n. 218/2015, come da modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 15 marzo 2016.
A richiesta del quadro o dell’impiegato, le somme di cui sopra possono essere devolute, in tutto o in parte, a welfare aziendale per esigenze sanitarie/assistenziali, previdenziali e formative, di essi stessi o delle loro famiglie, anche utilizzando apposite strutture private.
NOTA A VERBALE:
Nel caso si riveli necessario, a richiesta degli interessati, le parti stipulanti il presente contratto territoriale si attiveranno per reperire strumenti anche privati, atti a concretizzare il welfare aziendale di cui all’ultimo comma dell’Art. 9.DOC. N. 8
ART. 16 – CONTRIBUTI SINDACALI PER DELEGA REGIONALI
Le Organizzazioni sindacali dei quadri e impiegati firmatarie del presente contratto collettivo regionale di lavoro, possono percepire, tramite ritenuta sulla busta paga da effettuarsi dal datore di lavoro, i contributi sindacali per delega che i lavoratori di cui sopra intendono versare alla propria organizzazione.
Le deleghe avranno validità permanente con verifica annuale, salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
Le aziende provvederanno alla trattenuta di tali contributi sindacali, ai quadri ed impiegati che le abbiano autorizzate anche ai sensi delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali, con apposito modulo di delega, debitamente sottoscritto e consegnato o fatto pervenire all’azienda tramite la propria Organizzazione sindacale.
Il modulo di delega sarà predisposto dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto territoriale, singolarmente o in modo unitario, e trasmesso, per conoscenza, alle Organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L.) della Toscana per quadri ed impiegati dell’agricoltura.
Le relative modalità per l’applicazione del presente articolo sono state stabilite con apposito regolamento.
ALLEGATO N.2
REGOLAMENTO ALL’ART.____C.C.R.L. PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI PER DELEGA
Art. l – Le Aziende agricole sono tenute ad effettuare le trattenute per contributi sindacali soltanto nei confronti dei quadri ed impiegati che abbiano rilasciato apposita delega comprensiva dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui alla legge n.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento (U.E.), n. 2016/679.
Art. 2 – La misura della trattenuta, fissata da ogni singola Organizzazione Sindacale dei lavoratori, firmataria del Contratto Collettivo Territoriale Regionale di Lavoro della Toscana (C.C.R.L.) dei quadri e impiegati, dovrà essere chiaramente indicata nel modulo di delega e sarà effettuata mensilmente.
Art. 3 – Il datore di lavoro procederà a versare entro la fine del mese successivo l’importo dei contributi trattenuti negli appositi conti correnti che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per le quali il dipendente ha rilasciato la delega, provvederanno tempestivamente a segnalare ad ogni singola azienda interessata.
Art. 4 – È fatto salvo il diritto di ogni singolo lavoratore di revocare la delega. In tal caso la persona interessata dovrà inoltrare al datore di lavoro e all’organizzazione di appartenenza, detta dichiarazione di revoca con lettera raccomandata o tramite posta elettronica da inviarsi una settimana prima del periodo di paga.
Art. 5 – Il datore di lavoro è tenuto a conservare le deleghe e le eventuali revoche per tutta la durata del rapporto di lavoro. È tenuto altresì a conservare in distinti raccoglitori intestati a ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia le distinte delle trattenute che le ricevute di versamento in conto corrente effettuate nell’anno in corso e di quello precedente.
Art. 6 – Le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (C.C.R.L.) per quadri ed impiegati agricoli, florovivaisti e forestali ed addetti alle attività connesse all’agricoltura, della Toscana, nel caso desiderassero prendere visione delle deleghe e dei rispettivi versamenti, dovranno farne richiesta scritta alla Organizzazione di appartenenza del datore di lavoro. Questa provvederà a fissare la data dell’incontro che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 7- Il datore di lavoro è tenuto ad esibire esclusivamente la documentazione che riguarda la Organizzazione richiedente, al fine di garantirne la riservatezza prevista dalla legge n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Regolamento (U.E.), n. 2016/679.
ALLEGATO N.3 a Contratto Collettivo Regionale
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AGRICOLTURA TOSCANA
Oggi 14 ottobre 2022, in Firenze, presso la sede della Confagricoltura Toscana, Via Alfani n.67,
tra
la FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI della TOSCANA (CONFAGRICOLTURA Toscana),
da una parte,
e
la CONFEDERDIA Toscana,
la F.L.A.I. – C.G.I.L. Toscana,
la F.A.I. – C.I.S.L. Toscana,
la U.I.L.A. – U.I.L. dei Territori Toscani,
dall’altra parte,
premesso che
il contesto in cui operano le imprese agricole toscane a distanza di quattro anni dalla stipula dell’ultimo accordo contrattuale per i Quadri e gli Impiegati agricoli risulta essere ancora critico.
Ciò per il permanere di difficoltà di diversa natura, in primis economica, aggravatasi anche per gli effetti generati dalla pandemia ed ancor più dalla crisi energetica, il cui superamento richiede uno sforzo congiunto delle Istituzioni e delle Organizzazioni di rappresentanza a tutti i livelli nel rispetto di un principio di sostenibilità declinato nelle sue varie articolazioni: economica, sociale, ambientale, ecc.
In un siffatto contesto un ruolo determinate per il superamento delle difficoltà di cui sopra è assunto dal Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) derivante dall’applicazione della nuova Politica Agricola Comune (P.A.C.) dell’Unione Europea (U.E.) di cui ai Reg. (U.E.), n. 2021/2015 che pure prevede una specifica attenzione agli aspetti occupazionali e del lavoro, come ad esempio all’allegato 1 relativo agli indicatori di impatto e di risultato utilizzato per la valutazione degli obbiettivi specifici.
Quest’ultimo si configura infatti quale strumento principe per il perseguimento di finalità diverse la cui risultante finale deve coincidere con il rafforzamento dell’impresa agricola quale soggetto in grado di produrre e distribuire ricchezza a beneficio non solo di chi è impegnato nel suo esercizio con ruoli, mansioni e livelli di responsabilità diversi, ma dell’intera economia toscana.
A questo proposito si deve rilevare che la Regione Toscana nel Programma di Sviluppo Rurale 2023 – 2027 deve tenere conto della situazione di emergenza e valorizzare il ruolo delle imprese autonome e non, cioè quelle che danno e producono lavoro.
Da qui l’esigenza di riproporre alla Regione questo obiettivo per la parte che non ha ancora trovata attuazione nell’attuale PSR e PNRR e nel dibattito. Nell’ambito delle scelte richieste alla Regione Toscana un’importanza particolare l’assume il rilievo che deve essere attribuito al dato “occupazione reale” vale a dire alle unità di lavoro iscritte all’INPS, in modo da consentire un minimo di accesso alle risorse del Programma di Sviluppo Rurale anche per quelle imprese che mantengono o sviluppano l’occupazione.
Il richiamo all’attenzione che il Programma di Sviluppo Rurale deve riservare alle imprese che danno lavoro e producono lavoro, vale pure per qualsiasi altra politica di competenza regionale che intercetti in varia misura il settore agricolo.
E qui non si possono non citare le legislazioni in materia di governo del territorio e di gestione della fauna selvatica per le quali appare necessario un’unità di intenti delle Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo per apportare a dette legislazioni quelle modifiche che possono meglio tutelare e promuovere gli interessi di tutte le realtà produttive agricole.
Ciò in quanto è in corso, ormai da anni, il tentativo da parte di alcune categorie professionali e sociali di gravare la legislazione regionale di vincoli normativi per gli agricoltori a vantaggio di interessi corporativi estranei alle più che legittime esigenze non solo di dette imprese ma dell’intera collettività della nostra regione.
Tutto ciò premesso, le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo, nel condividere le sintetiche considerazioni sopra sviluppate, in una cornice di relazioni sindacali sempre più caratterizzata dalla consapevolezza che i prossimi anni saranno decisivi per il futuro del settore, ritengono urgente l’esame congiunto dei seguenti temi:
- analisi delle problematiche concernenti l’indebitamento nelle aziende della filiera agro alimentare;
- confronto con le competenti Istituzioni per la migliore definizione degli strumenti di programmazione che interessano il settore agricolo ed in particolare del Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 per meglio indirizzarlo, almeno nella parte che non ha ancora trovata attuazione, al perseguimento di obiettivi di: ammodernamento delle imprese agricole, recupero di competitività del settore, mantenimento e sviluppo dell’occupazione, finalità ambientali, tutela delle aziende che ricadono in aree sottoposte a vincoli particolari; nell’ambito di tale confronto un’attenzione particolare deve essere rivolta, come già evidenziato in premessa, ai punteggi adottati per individuare i soggetti in graduatoria, al fine di favorire l’accesso alle risorse del Programma di Sviluppo Rurale da parte delle imprese con unità di lavoro iscritte all’INPS;
- confronto con la Regione per la revisione di quelle parti delle discipline legislative in vigore in materia di gestione del territorio, della fauna selvatica e della semplificazione degli adempimenti burocratico/amministrativi a carico delle imprese agricole che non;
- confronto con la Regione per l’adozione di interventi, ed in primis di quelli che attengono il rinnovo impianti, attrezzature e dispositivi informatici, nonché la promozione, che agevolino pure con contratti di filiera o progetti integrati di filiera (P.I.F.) la collocazione sul mercato delle produzioni toscane, anche attraverso i GAL (Gruppi di Azione Locale) ed i Distretti Rurali;
- sviluppo delle attività di formazione mirate all’aggiornamento professionale e qualificazione delle diverse figure componenti gli organici delle imprese con particolare riguardo alle esigenze relative al ricambio generazionale, allo sviluppo dei livelli occupazionali ed all’acquisizione delle nuove competenze richieste dal Piano di Azione Nazionale per gli operatori che rispondono dell’utilizzo delle sostanze disciplinate dal Programma;
- incontri diretti tra le parti stipulanti volti al raggiungimento di accordi sindacali, per individuare elementi atti a sostenere e incrementare i livelli occupazionali e la ricerca di strumenti idonei per contrastare il lavoro sommerso.
Letto, approvato e sottoscritto.
P- CONFAGRICOLTURA Toscana,
P- CONFEDERDIA Toscana,
P- F.L.A.I. – C.G.I.L. Toscana,
P- F.A.I. – C.I.S.L. Toscana
P- U.I.L.A. – U.I.L. dei Territori Toscani
ALLEGATO N. 4 – Art. 3 – Contratto Collettivo Regionale
-ACCORDO SINDACALE –
COSTITUZIONE OSSERVATORIO REGIONALE
Addì, 7 novembre 2022, alle ore 13:00, in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana (Confagricoltura Toscana),
tra
la FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI della TOSCANA,
da una parte,
e
la CONFEDERDIA TOSCANA;
la F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA;
la F.A.I. — C.I.S.L. TOSCANA;
la U.I.L.A. – U.I.L. TERRITORI TOSCANI,
dall’altra parte,
si è convenuto di costituire l’Osservatorio Regionale dotato del seguente regolamento.
Art. 1
In riferimento all’Art.3 del contratto Regionale quadri ed impiegati agricoli, florovivaisti e forestali ed eventualmente esercenti l’agriturismo, nonché le altre attività connesse all’agricoltura, della Toscana, le parti sottoscritte costituiscono l’Osservatorio Regionale per la Toscana.
Art. 2 Compiti
L’Osservatorio, avendo cura di relazionarsi con i Dipartimenti regionali competenti, le Università e gli altri Enti Pubblici che curano le materie oggetto dell’attività dell’Osservatorio seguendo anche le linee indicate dal “Protocollo per l’agricoltura toscana” del 14 ottobre 2022, ha il compito di svolgere iniziative di monitoraggio e di confronto sui seguenti temi:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche attraverso contratti d’area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili eqopom8iche che incidono sulle diverse produzioni;
- l’analisi del costo del lavoro, delle ‘dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica, anche in riferimento alle fonti energetiche alternative ed alla sostenibilità del sistema.
Art. 3 Consiglio dell’Osservatorio
Il Consiglio dell’Osservatorio Regionale si compone di 8 membri designati pariteticamente dalle parti datoriali e dei lavoratori, come di seguito provvisoriamente riportato:
Federazione Regionale Agricoltori della Toscana – 4 membri;
CONFEDERDIA – 1 membro;
F.L.A.I. -C.G.I.L. – 1 membro;
F.A.I. -C.I.S.L. – 1 membro;
U.I.L.A. – U.I.L. – 1 membro;
Art. 4 Presidenza – Segreteria
Per il primo biennio la Presidenza sarà assunta da un rappresentante della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, mentre la prima segreteria sarà affidata al rappresentante di F.L.A.I. – C.G.I.L. Per il secondo biennio le parti si riuniranno per fissare la rotazione.
Il Consiglio dell’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno semestrale a far tempo dal 7 novembre 2022, o su richiesta di una delle. Organizzazioni firmatarie, nella sede dell’organizzazione che ha designato la Presidenza di turno, mediante convocazione inviata dal Presidente almeno 8 giorni prima della data prefissata, indicando l’ordine del giorno.
Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti.
Art. 5 Funzionamento
Le spese ordinarie di funzionamento dell’Osservatorio sono a carico dell’organizzazione che ha designato la Presidenza di turno.
I costi inerenti lo svolgimento di specifiche iniziative devono essere deliberati all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto.
- FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI DELLA TOSCANA
- CONFEDERDIA TOSCANA
- F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA
- F.A.I. – C.I.S.L. TOSCANA
- U.I.L.A. – U.I.L. TERRITORI TOSCANA