CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI TERNI
PREMESSA
Le Organizzazioni datoriali CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA-Agricoltori italiani e dei lavoratori CONFEDERDIA, F.L.A.I.- C.G.I.L., F.A.I.-C.I.S.L., U.I.L.A.-U.I.L., dell’Umbria,
preso atto della Politica Agricola Comunitaria che spinge le imprese agricole a perseguire competitività sui mercati delle produzioni primarie e nel contempo pone delle importanti sfide in termini di sostenibilità con particolare accentuazione di quella ambientale fissando target che mal si conciliano con competitività e produttività;
tenuto conto che le evoluzioni dei mercati generano scenari non facilmente definibili, determinati da fenomeni di fluttuazione ed instabilità dei prezzi dei prodotti e nel contempo una crescita costante del costo dei mezzi tecnici e dell’energia, fenomeno che nel biennio 2021 e 2022 ha assunto livelli inimmaginabili solo pochi anni prima;
dato atto che le aziende che assumono manodopera danno un contributo importante per assicurare occupazione e reddito ai lavoratori del settore e che durante la crisi pandemica l’agricoltura è il settore che ha tenuto sui livelli occupazionali contribuendo, non solo attivamente, all’approvvigionamento alimentare ma anche ad attenuare i fenomeni generali di calo occupazionale italiano;
dato inoltre atto che le aziende strutturate, tra le quali annoveriamo quelle datoriali sono chiamate al rinnovamento dell’agricoltura moderna, adeguatamente inserita nel macro-settore agroindustriale e capace di cogliere le sfide/opportunità dell’innovazione e del progresso tecnologico, quale ne è esempio il successo di agricoltura 4.0,
ritengono che quanto sopra detto debba impegnare la Regione ad assicurare le giuste priorità nei bandi riferiti al “Complemento sviluppo rurale dell’Umbria 2023/2027” rivolti alle aziende agricole, assegnando a quelle che assumono e mantengono stabili i livelli di occupazione una forte preferenza relativamente all’attribuzione dei punteggi. Questo, partendo dal presupposto fondamentale, che il PSR è innanzi tutto strumento destinato al consolidamento di un settore economico e delle filiere produttive di beni e servizi che esso genera o che per esso operano. Evidenziano che sono da considerare imprese agricole quelle che producono redditi da impresa e redditi da lavoro tali da fornire adeguata occupazione.
Ritengono inoltre che vadano superati tutti gli impedimenti che oggi non consentono alle imprese agricole umbre di accedere ai finanziamenti del POR FSE inerenti “competitività regionale ed occupazione”. Le grandi incognite che attanagliano tutte le produzioni agricole debbono spingere a rendere accessibili alle stesse tutti gli strumenti forniti dal FSE anche con l’obiettivo di qualificare gli addetti e attivare meccanismi di stabilizzazione dei livelli occupazionali.
Evidenziano che oggi l’agricoltura umbra, e della provincia di Terni nello specifico, assolve a molteplici obiettivi di interesse imprenditoriale ma anche sociale, sia nell’espletamento quotidiano della produzione sia sviluppando la complessità delle attività connesse dando origine ad un modello multifunzionale anche nella generazione del reddito. Ricordano che alla base di tutto deve rimanere centrale la funzione produttiva sia nello sviluppo delle nicchie dei prodotti di “qualità” sia nel dare nuova forza alla produzione di materie prime alimentari divenute così strategicamente fondamentali nella società attuale, sia intraprendendo sulle nuove frontiere cui l’agricoltura può esplorare come la produzione di energia rinnovabile. Ritengono sia fondamentale assicurare azioni e politiche che indirizzino e sostengano le imprese realmente capaci di consolidarsi e svilupparsi stabilizzando e accrescendo occupazione autonoma e dipendente.
In un’ottica di “qualità” globale assumono fondamentale centralità i temi della sicurezza alimentare e della sicurezza sul lavoro. Il primo, oggetto centrale di tutte le politiche comunitarie, è destinato a sostenere produzioni con elevati standard igienico sanitari, divenuti diritti imprescindibili del consumatore europeo e del consumatore del made in Italy. Fare qualità ha un costo spesso superiore di quanto si verifica fuori dai confini europei, per questo mentre si rafforza il concetto è necessario rafforzare le politiche di compensazione al settore primario definite dal primo pilastro della PAC; oltre a ciò vanno rafforzate le politiche che generano scelte produttive ancora più virtuose previste dal secondo pilastro della PAC.
Tutto ciò senza prescindere dall’ottenimento di prodotti con standard adeguati alle filiere produttive per mantenere competitività delle materie prime interne. Tutto ciò considerando che la sicurezza alimentare va perseguita anche assicurando quantitativi di produzione sufficienti alla domanda attuale e futura di alimenti, valutata da ogni fonte internazionale accreditata, in crescita costante con tassi superiori alla capacità di crescita dei quantitativi prodotti. Tutto quanto esposto richiede anche l’avvio di serie politiche di salvaguardia dei redditi dal rischio di mercato che sta divenendo un fenomeno strutturale delle materie prime agricole, rischio che può mettere in dubbio la stessa sopravvivenza delle imprese professionali con la conseguente perdita di occupazione, di indotto, di controllo del territorio, di produzioni primarie.
La sicurezza negli ambienti di lavoro è un obiettivo prioritario, che richiede informazione, formazione, indirizzi precisi e risorse a sostegno degli investimenti. Le organizzazioni datoriali e sindacali hanno congiuntamente il dovere di evidenziare gli obiettivi strategici del settore affinché se ne tenga conto nella programmazione dell’utilizzo dei fondi pubblici e privati da destinare alla formazione ed agli investimenti.
Le parti si impegnano a sottoscrivere documenti e/o ad intraprendere azioni di sensibilizzazione verso il decisore pubblico per premiare o sostenere aziende che assumono manodopera, col fine di stabilizzare, consolidare ed aumentare il livello occupazionale nel comparto agricolo ma anche per sostenere le politiche auspicate come definite in queste premesse.
Le parti si impegnano, inoltre, a sottolineare l’esigenza di politiche chiare e atti conseguenti attraverso linee guida, norme, incentivi e disincentivi che accompagnino le imprese strutturate a recuperare e consolidare il ruolo strategico dell’agricoltura nell’economia regionale.
CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE DI LAVORO
PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI
DELLA PROVINCIA DI TERNI
L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 9 (nove), del mese di novembre, presso la sede della Confagricoltura Umbria,
TRA
la Confagricoltura Umbria;
la Federazione Provinciale Coldiretti dell’Umbria;
la CIA – Agricoltori Italiani dell’Umbria;
E
la Confederazione Dirigenti Quadri e Impiegati dell’Agricoltura – CONFEDERDIA;
la F.L.A.I. – C.G.I.L. dell’Umbria;
la F.A.I. – C.I.S.L. dell’Umbria;
la U.I.L.A. – U.I.L. dell’Umbria;
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per gli impiegati Agricoli da valere in tutto il territorio della provincia di Terni.
Il testo del presente Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro riporta gli articoli che in sede provinciale sono stati modificati o integrati rispetto al CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 7 luglio 2021, ferma restando l’accettazione e la piena validità, anche per la provincia di Terni, di tutte le norme ivi previste e che non vengono riportate nel testo del presente Contratto Territoriale di Lavoro.
Il presente Contratto si compone di 17 articoli numerati in ordine progressivo e con l’indicazione del corrispondente articolo del CCNL; la premessa fa parte integrante del contratto.
Art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione del Contratto (Art.1 CCNL)
Il presente Contratto Collettivo Territoriale, assieme al vigente Contratto Collettivo Nazionale, regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche (1) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCTL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole ed i frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
- le aziende di coltivazioni idroponiche.
Le norme del presente C.T.L. si intendono pertanto sostitutive e integrative delle corrispondenti norme contenute nel C.C.N.L..
Art. 2 – Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo (Art.3 CCNL)
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo pec o raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 3 mesi prima della scadenza a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
______________________
- Sono florovivaistiche le aziende:
- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
___________________________
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Art. 3 – Condizioni di miglior favore (Art.4 CCNL)
Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore individuali esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto e derivanti da accordi diretti o da precedenti norme contrattuali.
Art. 4 – Relazioni sindacali-Osservatori (Art. 5 CCNL)
Le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano a riunirsi almeno una volta l’anno, su richiesta di una delle organizzazioni firmatarie, per discutere e confrontarsi in materia di osservatorio del mercato del lavoro, formazione professionale, individuazione di nuove figure professionali.
Art. 5 – Sistema di formazione professionale continua (Art.6 CCNL)
IMPEGNO A VERBALE
Le Parti firmatarie del presente contratto territoriale individuano nel Fondo Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato For.Agri, l’organismo di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i quadri ed impiegati agricoli.
Le Parti, ritenendo fondamentale il mantenimento e lo sviluppo della Formazione professionale degli addetti, si impegnano a sostenere l’adesione delle imprese ai sistemi specifici del settore, individuati dal CCNL, con particolare attenzione al fondo For.Agri.
Art. 6 – Attività bilaterali peri quadri e gli impiegati agricoli (Art.7 CCNL)
IMPEGNO A VERBALE
Le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano a dare piena attuazione all’art. 7 del Ccnl per i Quadri e gli Impiegati agricoli del 7 luglio 2021, per la corretta attivazione del sistema di bilateralità in favore dei quadri e degli impiegati agricoli della provincia di Terni, allorquando ne saranno definite le modalità di funzionamento e per la parte che sarà demandata a livello territoriale.
Art. 7 – Rapporti di lavoro a tempo parziale (Art.11 CCNL)
Alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni o portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, è riconosciuta, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla norma vigente.
Art. 8 – Orario di lavoro (Art.19 CCNL)
L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita, a richiesta dell’azienda, concordata con il dipendente, nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Si intende applicabile a tali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione. La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Per particolari motivi organizzativi e produttivi aziendali, entro un orario massimo di 48 ore settimanali, è consentita, a richiesta dell’azienda, concordata con il dipendente, un’ulteriore variabilità dell’orario ordinario settimanale nei limiti complessivi di ulteriori 10 ore annue; si intende come sopra applicabile, a tali ore aggiuntive, l’ordinaria retribuzione.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali è possibile anche per periodi limitati nell’anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
In caso di effettuazione della cosiddetta «settimana corta›› si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva.
Per determinati eventi connessi alle attività di agriturismo, alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, ovvero per mostre, fiere, manifestazioni, degustazioni, promozioni, ecc, entro o fuori l’azienda, nonché per attività ricreative, culturali e didattiche, in considerazione della particolare e peculiare natura delle attività, è facoltà del datore di lavoro distribuire l’orario in uno o più periodi lavorativi giornalieri, entro una fascia oraria di 13 ore, con un numero massimo di 3 periodi lavorativi.
Art. 9 – Lavoro straordinario, festivo e notturno (Art.20 CCNL)
Per il personale impegnato nelle attività di agriturismo, alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, ovvero per mostre, fiere, manifestazioni, degustazioni, promozioni, ecc, entro o fuori l’azienda, nonché per attività ricreative, culturali e didattiche, si stabilisce che il lavoro ordinario prestato nelle ore notturne e/o nei giorni festivi, viene retribuito con una maggiorazione del 18% in luogo delle maggiorazioni previste ai sensi dell’art. 19 del CCNL.
Banca delle ore
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato.
I termini, le quote e le modalità per attivare la Banca delle ore sono i seguenti:
- il lavoratore che intende utilizzare la banca delle ore deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento;
- al lavoratore, che ne farà richiesta, saranno corrisposte, con la retribuzione del mese di competenza, le sole maggiorazioni retributive per le ore di lavoro straordinario prestate;
- la quota massima di ore di straordinario fruibili in riposi compensativi è fissata in 100 ore annue, da utilizzare nell’arco di 18 mesi, e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo. Alla stessa data, le ore di riposi compensativi non ancora godute saranno interamente retribuite;
- il lavoratore che intende usufruire dei riposi compensativi per le ore di lavoro straordinario prestate, dovrà effettuare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore. Il datore di lavoro, in caso di diniego, dovrà motivarlo nelle 24 ore successive alla richiesta.
Art. 10 – Riposo settimanale (Art.21 CCNL)
Per il personale impegnato nelle attività di agriturismo, alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, ovvero per mostre, fiere, manifestazioni, degustazioni, promozioni, ecc, entro o fuori l’azienda, nonché per attività ricreative, culturali e didattiche, nel caso in cui sia prevista la prestazione lavorativa nella domenica, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, il riposo settimanale di 24 ore consecutive avverrà nella settimana successiva e comunque nei termini previsti dalla normativa vigente.
Art. 11 – Retribuzione (Art.30 CCNL)
Gli stipendi contrattuali mensili per gli impiegati agricoli della provincia di Terni vigenti al 31.12.2021, previsti per ciascuna categoria di impiegati, sono incrementati:
- del 3,00 per cento, con decorrenza dal 1° novembre 2022;
- di un ulteriore 2,00 per cento, con decorrenza dal 1° giugno 2023.
Pertanto, l’aumento complessivo è pari al 5%
I valori dei titoli di studio, già determinati in cifra fissa nel precedente contratto integrativo provinciale, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrisposti, come “assegni ad personam”, unicamente agli impiegati in servizio alla data del 1° agosto 1988 che ne abbiano diritto.
PREMIO DI PRODUTTIVITA’
Al fine di accrescere la produttività, l’innovazione e l’efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico delle imprese agricole, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del CCNL, potranno essere riconosciuti “premi di produttività” a favore dei quadri e degli impiegati agricoli.
I datori di lavoro che intendono attivare il premio di risultato, fisseranno dei criteri oggettivi che potranno riguardare l’intera attività aziendale o parti di essa, un intero ciclo produttivo ovvero parte di esso; per l’accesso alle defiscalizzazioni di legge l’accordo deve essere stipulato con l’assistenza delle Parti sindacali stipulanti e firmatarie del presente contratto, cui aderiscono datore di lavoro e lavoratori interessati, anche mediante la stipula di contratti aziendali.
Qualora tale premio venga attribuito a fasi del ciclo produttivo, si andrà a definire la produttività ordinaria attribuita a determinate mansioni sulla base della organizzazione aziendale, una scala di produttività crescente ed una relativa valorizzazione economica in termini di salario di produttività.
Le predette erogazioni, conseguentemente, dovranno avere caratteristiche di totale variabilità e non determinabilità a priori, e dovranno prevedere le caratteristiche idonee per l’applicazione dello specifico regime agevolato contributivo e fiscale previsto dalla normativa vigente.
Per determinare gli incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività, nel relativo accordo devono essere individuati idonei indicatori di riferimento.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni possibili indicatori di riferimento possono essere riferiti a risultati commerciali, sostenibilità ambientale ed igienico-sanitaria, riduzione di costi e introduzione di innovazioni. I premi di produttività potranno essere corrisposti anche con strumenti di welfare aziendale, ai sensi delle normative vigenti.
IMPEGNO A VERBALE
L’accordo di cui al presente articolo dovrà essere formulato in modo tale da favorire, di regola, il riconoscimento del premio di produzione, laddove ne sussistano i presupposti, a tutte le categorie di dipendenti presenti in azienda.
Art. 12 – Aumenti periodici per anzianità di servizio (Art.33 CCNL)
L’impiegato, per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa come riportato nelle allegate tabelle retributive.
Art. 13 – Mezzi di trasporto (Art.36 CCNL)
In applicazione di quanto disposto dall’art. 36 del vigente CCNL, il dipendente che utilizzi per il normale disimpegno delle mansioni affidategli il proprio mezzo di trasporto ha diritto, a titolo di rimborso spese, a un compenso pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso. ll valore di tale rimborso chilometrico dovrà essere aggiornato con periodicità trimestrale.
Art. 14 – Trasferte (Art.37 CCNL)
Le spese per vitto, alloggio e simili sostenute dall’impiegato per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 25 per cento, a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.
L’impiegato, su richiesta dello stesso e in alternativa alla maggiorazione del 25 per cento di cui al capoverso precedente, può comunque percepire un rimborso forfettario di € 15,00.
Art. 15 – Tutela della salute e obblighi assicurativi (Art.43 CCNL)
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i propri dipendenti, che svolgono l’incarico di RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008, contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento dell’incarico, nonché alla copertura delle spese legali in caso di responsabilità penali conseguenti a colpa. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti che, a seguito di formali incarichi assegnatigli, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità penale e civile verso terzi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed a fare in modo che l’organizzazione del lavoro nelle aziende sia rispettosa delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella convinzione che il raggiungimento della completa sicurezza nei luoghi di lavoro è un obiettivo prioritario e che a tal fine devono essere formati e operanti tutte le figure previste dalla normativa vigente, ivi compresi il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo, inoltre, nel ricordare che il ruolo di RSPP può essere svolto anche da un dipendente aziendale adeguatamente formato, ribadiscono che l’accettazione di tale incarico, da parte del dipendente deve risultare da apposito atto scritto liberamente contratto tra le parti.
Art. 16 – Quote sindacali per delega (Art.68 CCNL)
Le Organizzazioni sindacali dei quadri ed impiegati agricoli. firmatarie del presente contratto collettivo territoriale di lavoro, possono percepire in alternativa al pagamento diretto, tramite ritenuta sulla busta paga da effettuarsi dal datore di lavoro, i contributi sindacali per delega che i lavoratori di cui sopra intendono versare alla propria Organizzazione.
I contributi sindacali che i lavoratori intendono versare saranno calcolati nella misura dell’1% della retribuzione imponibile. Le deleghe avranno validità permanente con verifica annuale, salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
Le aziende provvederanno alla trattenuta di tali contributi sindacali, ai quadri ed impiegati che le abbiano autorizzate anche ai sensi delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali, con apposito modulo di delega, debitamente sottoscritto e consegnato o fatto pervenire all’azienda tramite la propria Organizzazione sindacale.
Il modulo di delega sarà predisposto dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto territoriale, singolarmente o in modo unitario, e trasmesso, per conoscenza, alle Organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo territoriale di lavoro della provincia di Perugia per i quadri ed impiegati dell’agricoltura.
Art. 17 – Esclusività di stampa (Art.70 CCNL)
Il presente CTL conforme all’originale è stato edito dalle partì stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le Parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, via David Lubin n. 2, Roma, copia del presente CCTL. inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCTL, a cura di una delle Parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Letto, approvato e sottoscritto.