VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DEL PIEMONTE
il giorno 18 luglio 2022, in Torino, nella sede di Confagricoltura Piemonte
tra
Confagricoltura Piemonte;
Coldiretti Piemonte;
Cia Piemonte
e
Confedererdia;
FLAI-CGIL;
FAI-CISL;
UILA-UIL
viene sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per i quadri e gli Impiegati agricoli del Piemonte:
- decorrenza e durata: il Contratto ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025;
- aumento contrattuale; si concorda un adeguamento economico complessivo del 5% da calcolarsi sul minimo tabellare in vigore alla data attuale e da corrispondersi in due trance:
– a decorrere dal 01/07/2022 verrà corrisposto il 3,5% di aumento pari a:
Quadri 80,73 € lordi
1° categoria 77,54 € lordi
2° categoria 68,86 € lordi
3° categoria 62,18 € lordi
4° categoria 56,66 € lordi
5° categoria 53,23 € lordi
6° categoria 49,63 € lordi
– a decorrere dal 01/01/2023 la restante parte del 1,5% di aumento pari a;
Quadri 34,60 € lordi
1° categoria 33,23 € lordi
2° categoria 29,51 € lordi
3° categoria 26,65 € lordi
4° categoria 24,28 € lordi
5° categoria 22,81 € lordi
6° categoria 21,27 € lordi
-si concorda di corrispondere una quota una tantum per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale con la mensilità di luglio 2022 nelle seguenti misure:
Quadri 116,00 € lordi
1° categoria 111,00 € lordi
2° categoria 99,00 € lordi
3° categoria 89,00 € lordi
4° categoria 81,00 € lordi
5° categoria 77,00 € lordi
6° categoria 71,00 € lordi
3) le parti concordano di costituire una Commissione paritetica, costituita da:
Denis Vayr, Alberto Battaglino, Franco Ferria e Nunzio Cellucci in rappresentanza della parte sindacale e Roberto Sonzini, Roberto Giobergia, Pio Rendina e Paolo Viarenghi in rappresentanza della parte datoriale che dovrà definire entro il 05/08/2022, la stesura definitiva del presente verbale di accordo e più in particolare riguardante il lavoro a tempo parziale, la banca a ore, la salute e sicurezza sul lavoro, le ferie solidali e lo smart working.
Le Parti si danno reciprocamente atto che per quanto non diversamente disciplinato dal presente accordo, si intende integralmente confermata la parte normativa del Contratto, come definita con l’accordo sottoscritto II 13 febbraio 2019.
Il giorno 5 settembre 2022, nella sede di Confagricoltura Piemonte in Torino;
Viene sottoscritto il seguente verbale di accordo per il rinnovo del contratto regionale collettivo di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del Piemonte
NORME INERENTI LA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO A TEMPO PARZIALE
In attuazione dell’articolo 11 ultimo comma CCNL impiegati e quadri agricoli, le parti concordano di riconoscere, compatibilmente con le esigenze aziendali e per un periodo di tempo che verrà concordato tra l’azienda e il lavoratore, eventualmente anche rinnovabile, la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale nei seguenti casi:
- lavoratore che debba assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici;
- lavoratore con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Le parti concordano che il datore di lavoro stipuli apposita polizza assicurativa in favore dell’impiegato agricolo per responsabilità civile e tutela legale qualora il lavoratore abbia l’incarico di svolgere le funzioni di RSPP ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
FERIE SOLIDALI
In applicazione dell’articolo 24 del D.Lgs 151/2015, i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie e riposi da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli componenti del nucleo familiare o i parenti e gli affini di primo grado, i quali per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. La cessione di ferie può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal D.Lgs 66/2003.
La cessione delle ferie si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie o dei riposi da parte del cessionario. Le ferie e i riposi oggetto della cessione non possono essere in nessun caso monetizzati.
La cessione delle ferie deve essere giustificata da documentazione attestante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La cessione delle ferie è subordinata al preventivo complessivo utilizzo da parte del cessionario di tutte le ferie e i riposi maturati dal medesimo previsti da legge e contrattazione collettiva. La cessione può riguardare un numero di giornate maturate dal cedente non superiore a 10 nell’anno.
I lavoratori interessati devono formulare al datore di lavoro richiesta di ferie solidali per un massimo di 30 giorni nell’anno. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di legge e contrattazione collettiva. I giorni di ferie richiesti dovranno essere fruiti esclusivamente per le finalità e lo scopo della norma di cui all’articolo 24 D.Lgs 151/2015.
Il datore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy, verifica la disponibilità da parte di altri lavoratori alla cessione delle ferie e, compatibilmente con le esigenze aziendali attua gli adempimenti conseguenti. Compatibilmente con le esigenze aziendali, può essere gestita la cessione delle ferie solidali tra impiegati e operai agricoli a tempo indeterminato.
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO – SMART WORKING.
PROTOCOLLO REGIONALE SUL LAVORO AGILE
Le Parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possono contribuire al miglioramento della qualità della vita agevolando la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali e produttive. In particolare, in attuazione agli articoli 18 e seguenti della Legge 81/2017, le parti concordano che, compatibilmente con le esigenze aziendali, possa essere organizzata la prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. “smart working”) quale strumento per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le parti, vista la Legge n. 81/2017 e s.m.i., visto il “Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile” del 7 dicembre 2021, ritenuto che il lavoro agile può consentire l’equo bilanciamento tra gli interessi del lavoratore e le necessità correlate al rapporto di lavoro, tra sfera personale e sfera lavorativa, favorendo nel contempo la crescita dell’autonomia e delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi produttivi, ottimizzando costi, organizzazione del lavoro e produttività individuale, reputano opportuna, nel contesto normativo generale e nel pieno rispetto delle norme di legge in vigenti materia, la definizione a livello Regionale delle presenti linee guida.
Linee guida per lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di lavoro agile
La prestazione lavorativa in regime di lavoro agile non altera e/o modifica in alcun modo le disposizioni applicate in azienda. In generale, e salvo diverse pattuizioni individuali, il lavoro agile è svolto da remoto; si potranno prevedere, nell’ambito dell’orario ordinario, giornate di lavoro presso la sede aziendale in modalità ordinarie e in presenza, ovvero da remoto, secondo accordi e necessità organizzative.
In particolare, ai dipendenti tutti, vengono applicati i medesimi ed ordinari trattamenti economici e normativi garantiti ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa nelle sedi aziendali, quali, ad esempio, le disposizioni relative ai livelli e all’inquadramento, alle mansioni, all’orario di lavoro, alla sede di lavoro e alla retribuzione.
Viene confermato inoltre il potere direttivo del datore di lavoro, che, alla luce delle particolari modalità di svolgimento della prestazione, potrà essere espletato per via telematica. Viene altresì confermato il codice disciplinare, che verrà esercitato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali, incluse quelle aziendali. Sono infine confermati i diritti e i doveri individuali, inclusi i diritti sindacali.
Ai lavoratori assegnati alla modalità di lavoro agile non compete alcun riconoscimento di “buoni pasto” e simili.
Disconnessione – Orario
Per i dipendenti interessati al lavoro agile da remoto, la prestazione lavorativa avrà quali riferimenti il normale orario di lavoro, la durata contrattuale e l’ordinaria collocazione temporale nell’ambito dell’orario di servizio dell’area organizzativa di appartenenza. Il diritto alla disconnessione di cui all’art. 19, L. 81/2017, è garantito mediante l’evidenza dello stato operativo del dipendente per il tramite degli applicativi in uso (es. Teams, Skype, etc.). A tale scopo, i lavoratori e i loro responsabili gestiranno le interruzioni lavorative, inclusa la pausa pranzo, da effettuare normalmente tra le 12.30 e le 14.30, e la pianificazione degli incontri e delle riunioni con senso di responsabilità e reciproca correttezza.
Tenuto conto della presente modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è escluso, di norma, il ricorso al lavoro supplementare/straordinario, salvo espressa autorizzazione del responsabile aziendale e/o del datore di lavoro. Il diritto alla disconnessione verrà altresì garantito per tutti i dipendenti dalla fine delle normali fasce di lavoro o turni fino alla successiva giornata lavorativa e comunque dalla fine della propria giornata lavorativa, che viene svolta secondo l’orario contrattuale.
Sicurezza sul lavoro – luogo di lavoro
Per i lavoratori in lavoro agile, ove possibile, saranno adottati e organizzati, anche mediante piattaforme on line, specifici corsi di formazione, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza (ai sensi del D.lgs 81/2008 e dell’art. 22 della L. 81/2017) e secondo le previsioni legislative in materia di privacy (Reg. Europeo 679/2016 e D.Lgs n. 196/03) e di trattamento dei dati personali.
Al fine di poter svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, il dipendente dovrà individuare, nel territorio italiano, luoghi idonei per lo svolgimento dell’attività lavorativa, attenendosi alle istruzioni fornite dall’azienda nei predetti corsi ed evitando ogni attività che possa compromettere il corretto svolgimento delle operazioni, la propria sicurezza, o che possa danneggiare il patrimonio aziendale (anche in riferimento ai dati trattati nell’ambito delle proprie attività), ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall’azienda per infortuni extraprofessionali.
Il dipendente, inoltre, dovrà assicurarsi che il luogo scelto per la prestazione possa garantire standard di connettività sufficienti a non causare interruzioni dell’attività lavorativa. In una prospettiva di evoluzione delle modalità di lavoro agile, così come delle possibili sedi/luoghi dove espletare la propria attività lavorativa, l’azienda valuterà anche l’opportunità di identificare degli specifici spazi di co-working e/o instant office, funzionali a determinare una particolare flessibilità della prestazione da remoto ed eventualmente a fornire soluzioni logistiche utili a mitigare il potenziale isolamento dei lavoratori e/o fornire supporto alle eventuali situazioni di criticità domestiche legate a fenomeni di violenza o di disparita di condizioni nella gestione dei tempi di vita e di lavoro.
I dipendenti potranno svolgere la loro prestazione da remoto, preferibilmente al proprio domicilio o residenza, ovvero in sedi aziendali diverse da quella di appartenenza, restando escluso il regime di trasferta.
Dotazioni e connettività
L’azienda continuerà a fornire e/o rimborsare al dipendente in modalità da remoto le dotazioni tecnologiche (wi-fi, sim, pc e cellulare) idonee a consentire la connettività fuori dai locali aziendali. In caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa, anche a causa di malfunzionamenti della strumentazione informatica o di capacità di connessione della rete, il lavoratore dovrà avvisare il suo responsabile anche ai fini dell’eventuale rientro nella sede aziendale. Il dipendente dovrà utilizzare e custodire le apparecchiature fornite dall’azienda con diligenza e in linea con quanto previsto dalle Policy aziendali.
Diritti sindacali
A tutti i dipendenti in lavoro agile sono garantiti l’esercizio dei diritti e delle libertà sindacali e ciò anche in occasione della prestazione da remoto.
Ferie e permessi
In costanza di lavoro da remoto, il ricorso agli istituti quali ad esempio ferie, permessi, congedi parentali, permessi di cui alla legge 104/92, rimane invariato in termini di requisiti, modalità di fruizione e di comunicazione. In particolare, permangono i vincoli e i termini di godimento di ferie e permessi secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
Monitoraggio
Le presenti linee guida hanno carattere sperimentale e ciò per tutta la vigenza del C.T.L. quadri e impiegati agricoli del Piemonte.
Per l’intera durata della fase sperimentale sarà definito nell’ambito aziendale un percorso partecipativo per la gestione congiunta, la verifica della corretta applicazione delle disposizioni concordate e la raccolta degli elementi di valutazione utili ad identificare criticità od opportunità di maggiore flessibilità organizzativa e livelli di produttività elevati, così come di migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
Per tale scopo si può richiedere l’adozione di misure che contribuiscano allo sviluppo del lavoro in modalità agile, anche in una prospettiva di supporto all’individuazione di una organizzazione del lavoro evoluta e innovativa, funzionale ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori e a valorizzare la loro professionalità, così come al miglioramento della qualità e della produttività della prestazione lavorativa.
Disciplina attuativa
Le parti convengono di adottare, eventualmente in sede di Osservatorio, un percorso attuativo della normativa sul lavoro agile attraverso la definizione di testi di riferimento adottabili aziendalmente relativi a:
- Accordo individuale standard per prestazioni al domicilio del lavoratore a tempo determinato/indeterminato;
- Accordo individuale standard per prestazioni miste al proprio domicilio e nell’ufficio aziendale a tempo determinato / indeterminato.
Le parti convengono di demandare all’Osservatorio la predisposizione di ulteriori strumenti operativi in favore delle parti, quali:
- Lavoro Agile policy aziendale;
- Dichiarazione di manleva;
- Autocertificazione;
- Informativa Privacy.
Strumenti che dovranno essere predisposti e allegati agli accordi individuali.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto non diversamente disciplinato dal presente accordo, si intende integralmente confermata la parte normativa del contratto, come definita con l’accordo sottoscritto il 13 febbraio 2019, nonché la parte economica, come definita con l’accordo sottoscritto il 18 luglio 2022.
Letto, confermato e sottoscritto
Confagricoltura Piemonte
Coldiretti Piemonte
Cia Piemonte
Confederdia Piemonte
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL