CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI E QUADRI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA DA VALERE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025
Il giorno 22/03/2023 presso la sede della Cassa CIMI-EBAM di Mantova, via Principe Amedeo, 27 – Galleria Landucci, 2
TRA
- Confagricoltura Mantova;
- Federazione Provinciale Coldiretti di Mantova;
- la Cia Est Lombardia di Mantova;
E
- Confederdia Nord-Est;
- la Fai Cisl Asse del Po Territorio di Mantova;
- la Flai Cgil di Mantova;
- la Uila Uil di Mantova;
È STATO STIPULATO
il seguente contratto provinciale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli delle aziende agricole della provincia di Mantova da valere per il periodo dal 01/01/2022 – 31/12/2025.
ART.1 DECORRENZA E DURATA DEL CPL (riferimento articolo 3 CCNL)
Il presente contratto provinciale di lavoro ha durata quadriennale: decorre dal 1° gennaio 2022 e scade in data:
- 31/12/2023 per la parte economica;
- 31/12/2025 per la parte normativa;
fatte salve le diverse decorrenze previste dai singolo articoli conserverà la sua integrale efficacia fino ad un suo esplicito rinnovo.
ART. 2 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (riferimento articolo 11 CCNL)
Tutte le lavoratrici madri, o in alternativa, i lavoratori padri con figli di età inferiore ai 3 anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Resta inteso che al compimento del 3° anno di età la ditta valuterà, tenendo conto delle esigenze aziendali e come previsto dall’art. 11 del CCNL, di prorogare il rapporto di lavoro part-time fino al compimento del 14° anno con facoltà, al termine del periodo, di ripristinare il rapporto a tempo pieno.
ART. 3 CLASSIFICAZIONE E NUOVI INQUADRAMENTI PROFESSIONALI (riferimento art.17 CCNL)
Agrinido: struttura realizzata all’interno di un’azienda agricola per bambini fino a tre anni di età.
Agriasilo: Struttura che accoglie i bambini di età compresa fra i tre e sei anni, sempre inserita in una azienda agricola.
Riconosciuto il valore dell’attività agricola, non solo in relazione alla sua principale funzione di produttrice di beni primari, ma anche perla sua capacità di produrre beni sociali in grado di integrare i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione rivolti a favore dell’infanzia, pertanto un’agricoltura multifunzionale applicata all’educazione e alla cura dell’infanzia, si individua l’attività dell’Agrinido/Agriasilo come attività connessa all’agricoltura.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento all’art 65 lettera a) del vigente CCNL degli impiegati agricoli si integra il sistema classificatorio recependo queste nuove figure professionali:
2° Categoria: – Coordinatore pedagogico: è l’impiegato in possesso dei previsti requisiti normativi con compiti di organizzazione perle attività socio-pedagogiche e ludiche.
4° Categoria: – Personale educativo: è l’impiegato in possesso dei previsti requisiti normativi, operatori che nei nidi rispondono agli obbiettivi di armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino nonché d’integrazione dell’azione educativa della famiglia. Ad essi competono inoltre le operazioni di igiene e pulizia del bambino e la somministrazione del pasto.
ART. 4 CONGEDI PARENTALI (riferimento art. 26 CCNL)
In riferimento all’art. 26 del CCNL che già vede riconosciuto un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita e/o adozione dl un figlio, vengono concessi ulteriori 2 (due) giorni retribuiti da usufruire entro i primi tre mesi dall’evento.
ART. 5 PREMIO CONTINUITA’ DI SERVIZIO
Agli impiegati e Quadri che operano ininterrottamente presso la stessa azienda viene erogato, a partire dal 26° anno di servizio e a cadenza mensile per 14 mensilità annue, un premio lordo di “continuità di servizio”, così quantificato:
– QUADRI, 1°, 2°, 3° CATEGORIA = EURO 14,30 MENSILI
– 4°, 5°, 6° CATEGORIA = EURO 10,70 MENSILI
ART.6 INDENNITÀ SOSTITUTIVA MENSA
L’azienda può attivare i buoni pasto per un valore di euro 3,00 (tre/00) giornalieri tramite accordi aziendali sindacali tra le parti.
ART. 7 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Le spese legali sostenute dal lavoratore appartenente all’area Quadri e alla 1° categoria in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivanti dallo svolgimento dell’incarico attribuito o di fatto riconosciuto, purché non risulti dolo da parte del dipendente, sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tale obbligo con copertura assicurativa.
ART. 8 ATTIVITA’ BILATERALI, CAC PROVINCIALE, FOR.AGRl.
Quando le parti firmatarie del CCNL Quadri e Impiegati Agricoli definiranno le modalità di funzionamento dei suddetti titoli, le parti sociali firmatarie del CPL si impegneranno a dare piena attuazione a quanto verrà stabilito a livello nazionale.
ART. 9 ESCLUSIVITA’ DI STAMPA
Con riferimento all’art. 70 del CCNL, le parti stipulanti dichiarano che il presente contratto è conforme all’originale ed è stato edito dalle Parti stesse, le quali ne hanno l’esclusività a tutti gli effetti di legge.
Le parti si impegnano alla stesura di un unico testo volto ad armonizzare le norme acquisite anche nelle precedenti contrattazioni integrative territoriali.