CONTRATTO TERRITORIALE DI LAVORO PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
L’anno 2022 il giorno 27 del mese di giugno, presso gli uffici della Confagricoltura di Macerata,
tra
la Confagricoltura di Macerata;
la Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata;
la Confederazione Italiana Agricoltori di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
e
la Confederazione Italiana Dirigenti Quadri Impiegati Agricoli (CONFEDERDIA);
la F.A.I. – C.I.S.L.;
la F.L.A.I. – C.G.I.L. della Regione Marche;
la U.I.L.A. – U.I.L. di Macerata.
In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 65 del C.C.N.L. 23.02.2017 si conviene quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Territoriale regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole condotte in forma singola o associata e gli impiegati ed i quadri da esse dipendenti e, completa per le parti demandate, la normativa del C.C.N.L. ed ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Macerata.
ART. 2 – DECORRENZA E DURATA
Il contratto provinciale decorre dal 01.01.2022 ed ha efficacia fino al 31.12.2025.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato con lettera raccomandata, o tramite pec, sei mesi prima della scadenza.
Resta comunque inteso che qualora le parti stipulanti il C.C.N.L. decidessero diverse modalità di scadenza, anche il presente contratto territoriale, si adeguerà a tali indirizzi. Il presente contratto annulla e sostituisce integralmente i precedenti e conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
ART. 3 – RELAZIONI SINDACALI
Le Associazioni Sindacali datoriali, e la Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, firmatarie del C.P.L. di lavoro, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore agricolo e di valorizzazione del lavoro e della occupazione, confermano di promuovere, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Ai fini di cui sopra si ribadisce:
- l’importanza del confronto e l’importanza di attivare un sistema di relazioni sindacali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall’esame delle relative tematiche e della loro evoluzione, riconfermando la centralità del contratto quale strumento regolatore, dei diritti e doveri reciproci, con norme definite e concretamente esigibili dalle parti;
- l’importanza di rafforzare il sistema della bilateralità per giungere alla piena funzionalità dell’Osservatorio Provinciale, già costituito presso il F.I.M.I.A.V. di Macerata, unico per gli impiegati e per gli operai agricoli e costituito da 6 (sei) membri (uno per ogni organizzazione firmataria del presente contratto) che si riuniranno almeno una volta l’anno;
- i firmatari si impegnano a convocare l’Osservatorio per acquisire a livello territoriale intese e accordi di carattere nazionale (vedi Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo), per condividere e divulgare nel territorio normative di fondamentale rilevanza per il settore agricolo (vedi Legge 29 Ottobre 2016, n. 199 – Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo);
- le parti inoltre convengono, nel definire un sistema di relazioni ed informazioni volto al coinvolgimento dei lavoratori nelle problematiche attinenti il lavoro ed il suo sviluppo, della sua organizzazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso incontri all’uopo destinati.
ART. 4 – SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nel ritenere la formazione elemento strategico per consentire alle imprese agricole di essere maggiormente adeguate e competitive sul mercato, si ritiene necessaria una costante riqualificazione dei lavoratori.
Per tale ragione si ritiene l’Osservatorio Provinciale, di cui al precedente art. 3, il luogo deputato all’analisi, all’elaborazione e alla proposta di progetti in tema di formazione continua.
ART. 5 – ORARIO DI LAVORO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. 23.02.2017, le parti stabiliscono che eventuali distribuzioni diverse dell’orario di lavoro dovranno essere concordate, tra datore di lavoro ed impiegati, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle degli impiegati.
Tali accordi dovranno essere sottoscritti da almeno un rappresentante sindacale dei datori di lavoro e da almeno uno dei lavoratori, firmatari del presente contratto.
ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Fermo restando quanto previsto dall’art. 16 del C.C.N.L. 23.02.2017, le parti firmatarie del presente contratto concordano di poter esaminare nuove figure professionali che si venissero a creare durante la vigenza di codesto C.T.L. individuandone la più idonea collocazione.
In riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano che la responsabilità della gestione dei dati sensibili, qualora delegata dal datore di lavoro, possa essere assegnata soltanto agli impiegati inquadrati nelle prime tre categorie.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del C.C.N.L. vengono inserite le seguenti figure:
1°categoria – Impiegato di più [aziende, come consentito dall’art. 11 c. (1 del C.C.N.L. 23.02.2017 e stabilito dall’art. 11 del presente C.P.L.;
2°categoria – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – l’impiegato che all’interno dell’azienda svolge esclusivamente tale mansione;
3°categoria – educatrici in agri-nido.
ART. 7 – RETRIBUZIONE
Tenuto conto anche dell’andamento dell’inflazione e dell’economia del settore agricolo provinciale, si stabilisce che gli stipendi contrattuali mensili in vigore nella provincia di Macerata alla data del 31.12.2021, previsti per ciascun livello d’inquadramento, vengono incrementati a decorrere dal 1° giugno 2022 del 2,5 % ed a decorrere dal 1° marzo 2023 del 2,5%.
ART. 8 – RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto, per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dall’impiegato, allo stesso compete a titolo di rimborso spese, una indennità pari al 25% del costo della benzina verde, per ogni chilometro effettivamente percorso.
La determinazione delle percorrenze sarà effettuata con le modalità che seguono:
- a) Impiegati di singola azienda – rimborso delle percorrenze effettivamente svolte;
- b) Impiegati di più aziende – all’inizio di ogni anno in sede aziendale verrà concordata in modo forfetario, la percorrenza soggetta a rimborso.
La forfetizzazione di cui al punto b) deve risultare da atto scritto tra le Parti, che dovrà essere sottoscritto da almeno un rappresentante sindacale dei datori di lavoro ed uno dei lavoratori, firmatari del presente contratto.
Le parti dichiarano che alla data odierna non hanno monitorato e quindi accertato l’esistenza di particolari tipi di aziende e di particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto dell’importanza specifica delle mansioni espletate, è dovuto un rimborso spese nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il centro aziendale.
Nel caso in cui, nel quadriennio di vigenza contrattuale provinciale, emergessero casi di cui al punto precedente, le parti si impegnano a ridiscutere la specifica parte normativa, in forma di allegato al contratto, per prevedere eventuali gratifiche di natura economica.
ART. 9 – CONTRATTO INDIVIDUALE
Al momento dell’assunzione l’azienda e l’impiegato stipulano un contratto individuale nel quale secondo le abitudini, gli usi e consuetudini locali, sono indicati i beni in natura che vengono concessi all’impiegato, in costanza di rapporto di lavoro.
Ai fini della tassazione dei beni in natura “fringe benefits” valgono le disposizioni dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (T.u.i.r.) e successive modifiche.
Per quanto riguarda il valore del benefit “abitazione”, concessa all’impiegato, si deve fare riferimento al valore della rendita catastale del fabbricato stesso. Il valore dei beni in natura concessi, ad esclusione dell’abitazione, viene stabilito attraverso le tabelle mercuriali in vigore nella provincia di Macerata.
ART. 10 – FONDI INTEGRATIVI SANITARIO E PREVIDENZIALE
Le Parti firmatarie del presente contratto territoriale, sono impegnate a far sì che i contenuti degli
art. 38 e 39 del CCNL 23.02.2017 di categoria, trovino la piena attuazione in tutte le aziende agrarie della Provincia, fatte salve le specifiche volontà, formalizzate dagli impiegati direttamente interessati.
ART. 11 – RAPPORTO DI LAVORO PLURIMO (O PRESSO PIU’ AZIENDE)
Le Parti individuano tale rapporto di lavoro nei casi in cui la prestazione lavorativa viene svolta contemporaneamente in più aziende senza vincolo di esclusività, senza la distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata e/o della settimana. Il vincolo della prestazione lavorativa sarà legato alle giornate che l’impiegato dovrà svolgere mensilmente presso ogni azienda, senza il rispetto di un preciso calendario, ma strettamente legate alle caratteristiche organizzative, produttive, tecniche delle aziende stesse.
La determinazione delle giornate sarà concordata tra il datore di lavoro e l’impiegato in base alle caratteristiche aziendali e deve essere riportata nel contratto individuale (allegato n. 1).
Nello stesso devono essere indicati lo stipendio convenuto, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal C.C.N.L. e dal presente territoriale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa presso ogni azienda, rispetto a quella a tempo pieno (26 giornate lavorative mensili).
ART. 12 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (O PART-TIME)
Le Parti individuano tale rapporto di lavoro nei casi in cui la prestazione lavorativa viene svolta nel modo seguente:
– prestazione di lavoro ad orario ridotto svolta presso un’unica azienda;
– prestazione di lavoro a tempo parziale, orizzontale o verticale, svolta in diverse aziende.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto (allegato n. 2) e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario di lavoro con riferimento al giorno (part-time orizzontale) o alla settimana (part-time verticale). Nel contratto devono essere indicati lo stipendio convenuto secondo la categoria d’inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal C.C.N.L. e dal presente territoriale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno.
All’impiegato con rapporto di lavoro part-time orizzontale presso più aziende dello stesso settore, qualora in tutte le aziende dove è assunto venga riconosciuto uno stipendio pari, e non superiore, alle tariffe sindacali, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, viene riconosciuta un’indennità oraria pari ad € 0,30.
Per le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri, con figli che non abbiano compiuto l’età di 13 anni, che richiedano di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il solo periodo fino al compimento del 13° anno di età del figlio, il datore di lavoro, considerate le esigenze aziendali, favorirà in ciò tali lavoratori con il ripristino del rapporto a tempo pieno al termine di detto periodo.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time in luogo del congedo parentale, per un periodo di tempo corrispondente e una riduzione di orario non superiore al 50%.
ART. 13 – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nell’ambito della bilateralità le parti concordano di promuovere l’adeguamento aziendale alle norme dettate dal D.lgs. 81/2008. Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente, quale Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, tale incarico non rientra nelle mansioni del lavoro subordinato. Pertanto l’eventuale compenso non rientra nello stipendio contrattuale mensile di cui all’art. 27 del C.C.N.L. per i Quadri e gli impiegati agricoli, ma in quello di rapporto di libera professione.
ART. 14 – PERMESSI
Oltre a quanto stabilito dall’art. 24 del C.C.N.L. del 23.02.2017, al fine di consentire un’adeguata diffusione della prevenzione in campo sanitario; vengono concesse n. 10 ore annue di, permessi retribuiti (anche frazionabili) riservate esclusivamente alla effettuazione di esami medici finalizzati alla prevenzione (oncologica, cardiovascolare, ematologia, etc.) di cui il dipendente potrà usufruire solo dietro presentazione di documentazione comprovante la pertinenza della richiesta avanzata.
Con riferimento all’art. 24 del D.lgs. n. 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, di pari livello e categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli ed il coniuge, che in considerazione delle particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, fermo restando comunque il principio di irrinunciabilità delle ferie e dei permessi, così come previsto dal D.lgs. 66/2003.
Gli impiegati hanno diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica dell’impiegato medesimo. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
ART. 15 – BANCA ORE
Fermo restando che le maggiorazioni sono erogate nel mese di competenza, in applicazione dell’art. 19 del CCNL del 04.06.2008, è costituita, dalla firma del presente contratto, la Banca delle ore nelle aziende della provincia di Macerata. È facoltà del lavoratore che effettua prestazioni di lavoro straordinario di optare, in alternativa alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario, per l’accantonamento delle ore medesimo in una apposita banca delle ore, nella quale attingere per fruire di dette ore in altri periodi temporali.
Tale facoltà è così regolamentata:
- il dipendente deve formulare per iscritto la richiesta di adesione alla banca delle ore. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e in caso di disdetta, va disdettata almeno un mese prima in forma scritta;
- la richiesta di fruizione delle ore disponibili nella banca delle ore deve essere presentata per iscritto almeno dieci giorni prima della fruizione, salvo casi di comprovata urgenza;
- la fruizione delle ore richieste, salvo i casi di comprovata urgenza, deve essere compatibile con le comprovate esigenze organizzative aziendali;
- il godimento delle ore disponibili nella banca delle ore deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata fruizione delle ore disponibili alla data del 31 marzo, le ore residue dovranno essere remunerate con la busta paga del mese di aprile.
ART. 16 – GIORNI FESTIVI – FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI
Agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività indicate alla lettera a) e b) dell’art. 21 del C.C.N.L. Impiegati Agricoli è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra di domenica, spetterà agli impiegati una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.
ART. 17 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 17 lettera d) del C.C.N.L. 23.02.2017, la stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri impiegati che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (art. 5 legge n. 190 del 13 maggio 1985).
ART. 18 -STIPENDIO PER OBIETTIVI
Alla luce della sperimentazione prevista nel CPL degli operai Agricoli per il biennio 2017 e 2018, le parti si impegnano a valutare ed eventualmente definire un’analoga forma di integrazione retributiva per gli impiegati agricoli, al fine di poter rilanciare il settore e calare nelle specifiche realtà territoriali ed aziendali sistemi di retribuzione di qualità.
ART. 19 – CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Le parti concordano sulla possibilità di istituire un contributo di assistenza contrattuale provinciale, sulla base di un regolamento che le Organizzazioni firmatarie del presente C.T.L. dovranno discutere e redigere anche nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale, di cui al precedente art. 3.
ART. 20 – RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI PER DELEGA
Le parti stabiliscono le modalità di riscossione come di seguito riportate:
- le aziende agricole sono tenute ad effettuare le trattenute per contributi sindacali soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano rilasciato apposita delega;
- la misura della trattenuta dovrà essere chiaramente indicata nel modulo di delega, con indicazioni di tutte le modalità di versamento;
- la delega dovrà essere rilasciata per ogni singola azienda;
- è fatto salvo il diritto di ogni singolo impiegato di revocare la delega. In tal caso l’impiegato dovrà comunicare al datore di lavoro, con lettera raccomandata o PEC, la dichiarazione di revoca;
- il datore di lavoro provvederà a versare l’importo dei contributi trattenuti secondo le modalità richiamate nella delega;
- il datore di lavoro è tenuto a conservare le deleghe e le eventuali revoche per tutta la durata del rapporto di lavoro. È tenuto altresì a conservare le ricevute comprovanti l’avvenuto versamento nel limite di 10 anni;
- le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel caso desiderassero prendere visione delle deleghe e dei rispettivi versamenti, dovranno farne richiesta scritta direttamente al datore di lavoro;
- il datore di lavoro deve esibire soltanto la documentazione che riguarda esclusivamente la organizzazione richiedente al fine di garantire la segretezza prevista dall’art. 26 Legge 300/70, nonché legge 675 sulla privacy.
ART. 21 – ESCLUSIVITÀ’ DI STAMPA – ARCHIVI CONTRATTI
Le parti si rifanno a quanto stabilito dall’art. 66 del C.C.N.L. del 23.02.2017.
ART. 22 – CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente maturate per effetto di accordi individuali e collettivi, usi e consuetudini locali, nei limiti previsti dalle vigenti leggi e norme contrattuali superiori.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Territoriale, si rinvia al C.C.N.L. 07.07.2021
CONFAGRICOLTURA MACERATA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MACERATA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI MACERATA
CONFEDERDIA MACERATA
FAI-CISL MACERATA
FLAI-CGIL MACERATA
UILA-UIL MACERATA