VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C.P.L. DELLA PROVINCIA DI FROSINONE PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Il giorno 17/04/2023 in Frosinone, presso la sede di Confagricoltura Frosinone
tra
Confagricoltura Frosinone
Federazione Provinciale Coldiretti di Frosinone
CIA Agricoltori italiani di Frosinone
e
CONFEDERDIA
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
CONVENGONO
Di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli impiegati agricoli e florovivaisti della Provincia di Frosinone, scaduto il 31 dicembre 2021
Oggetto del contratto
Il contratto provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse (incluse le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato), e gli impiegati e i quadri da esse dipendenti. In particolare, il Contratto provinciale di lavoro si applica alle imprese considerate agricole ai sensi di quanto previsto dall’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, aziende cerealicole, ortofrutticole, olivicole, aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, aziende florovivaistiche, vitivinicole, agrituristiche e venatorie, di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
Decorrenza e durata
Il presente contratto di lavoro, a norma di quanto disposto dal CCNL di settore, decorre dal 01 gennaio 2022 e scade il 31/12/2025. Esso, in ogni caso, conserverà la propria efficacia anche oltre il termine di scadenza e fino all’entrata in vigore del successivo e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
Retribuzione
Al fine di garantire agli impiegati e quadri un adeguato riconoscimento economico, viene riconosciuto un incremento delle retribuzioni dal 1° aprile 2023 del 4 % e dal 1° settembre 2023 del1%.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Per i quadri ed impiegati agricoli con contratto a tempo parziale, che prestano servizio presso più aziende, in applicazione dell’articolo 10 del CCNL ed in considerazione del disagio derivante ed ai maggiori costi del dipendente, si concorda la corresponsione di una specifica indennità, pari al 5% della retribuzione oraria.
Classificazione del personale
Gli impiegati assunti al 6° livello, che svolgano le mansioni previste dai profili indicati dal CCNL in vigore, passeranno dopo 12 mesi di servizio al 5° livello.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Qualora il dipendente assuma il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e succ. modificazioni, tale incarico non rientrando nelle mansioni del lavoratore subordinato dà luogo ad un compenso aggiuntivo, tale importo non ha incidenza sugli altri istituti contrattuali e verrà corrisposto in rate mensili di 60,00 euro l’una.
Le spese legali sostenute dal lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivanti dallo svolgimento dell’incarico attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro tranne in caso di dolo o colpa. il datore di lavoro potrà far fronte a tale obbligo con copertura assicurativa.
Organismi paritetici
Le parti in riferimento agli istituti previsti dal CCNL ed ai relativi accordi nazionali, si impegnano ad incontrarsi per esaminare la possibilità della costituzione di Organismi Bilaterali relativamente a:
- Formazione Professionale
- Sicurezza
- Osservatorio Agricolo
Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto e derivanti da accordi diretti o da precedenti norme contrattuali.
Esclusività di stampa – Archivi contratti
Si decide di recepire a livello territoriale quanto già previsto a livello nazionale e di seguito riportato:
- Il presente Contratto territoriale conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
- In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art.11 della legge n.963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin, 2, Roma, copia del presente Contratto territoriale.
- Inoltre ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto-legge n.318, del 14 giugno 1966, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n.402, il presente Contratto territoriale, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.
- In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente contratto territoriale o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
- Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente Contratto territoriale.
Letto, confermato e sottoscritto