CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE PROVINCIALE
per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della provincia di Bolzano
8 novembre 2022
(1°gennaIo 2022 fino 31 dicembre 2025)
Ai sensi dell’articolo 69 del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i quadri e impiegati agricoli, le parti contrattuali:
- Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi;
e
- Confederazione italiana Dirigenti Quadri e impiegati dell’Agricoltura (Confederdia);
- FAl-SGBCISL.
stipulano il seguente Contratto territoriale provinciale:
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto territoriale si applica alle imprese considerate agricole ai sensi dell’articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli.
Ai sensi dell’articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli il presente contratto territoriale definisce gli stipendi contrattuali e regola materie specificamente rinviate dall’art. 69 del CCNL.
Art. 2 Durata e validità
Le parti contrattuali si accordano sulla validità del presente contratto, con riferimento al trattamento economico, per gli anni 2022 e 2023.
Art. 3 Incorporazione aumento provinciale nello stipendio base
Visto la dinamica retributiva di cui Art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli, Struttura ed assetto del contratto – contratto territoriale, l’importo dell’elemento territoriale assume l’ammontare ante accordo 09/06/2011. Gli aumenti di cui l’accordo 09/06/2011 vengono dunque contemplati nella voce stipendio base mensile.
Art. 4 Inquadramenti
Le parti contraenti concordano che, qualora dovessero risultare nuovi profili professionali di lavoro durante la durata del presente contratto, questi saranno segnalati da una delle parti e saranno definiti dalla commissione paritetica fino al prossimo rinnovo del contratto. Già con l’accordo sindacale del 31 marzo 1998 il 6° livello salariale è stato abolito. Gli inquadramenti del personale rientrano quindi tra il 1° e il 5° livello.
Art. 5 Retribuzione
Le parti contrattuali concordano per la durata contrattuale del 2022 e 2023 un aumento retributivo del 5% sulla paga base e la contingenza, applicabile dal 1° novembre 2022. A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di anzianità maturata presso la medesima azienda dall’impiego viene istituito un premio lordo di continuità di servizio di 13,00 euro mensili per quattordici mensilità a decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.
Orari di lavoro – ferie – permessi
Art. 6 Orario di lavoro
Di norma, l’orario di lavoro settimanale e distribuito su 5 giorni per settimana. La distribuzione su 5, o su 5,5 giorni è stabilita secondo le necessità aziendali o specifiche di settore. La mezza o intera giornata libera del sabato, in conformità con l’articolo 19 del CCNL nel caso di lavoro straordinario non è riconosciuta come giorno festivo, né viene preso in considerazione in termini di regolamentazione delle ferie.
Orario di lavoro e computo ferie: in caso di distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni e per i soli periodi di fruizione della settimana corta, per il calcolo delle giornate di fruizione feriale verrà utilizzato il coefficiente di moltiplicazione 1,20.
Come previsto all’art. 11 del CCNL del 7 luglio 2021, tutte le lavoratrici madri, o in alternativa, i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno.
Art. 7 Permessi
Il datore di lavoro, per importanti e giustificati motivi personali o familiari può concedere all’impiegato in aggiunta due giorni di permessi retribuiti. Questi non saranno compensati con le normali ferie annuali o con altri permessi. I permessi sopra nominati saranno ammessi secondo criteri unitari dell’azienda. Si applica l’art. 25 del CCNL, nonché la normativa vigente.
Art. 8 Indennità chilometrica
Il datore di lavoro può inviare il dipendente in trasferta. Nei casi di trasferta, che avvengono su chiare istruzioni del datore di lavoro, all’impiegato spetta un’indennità chilometrica nella misura del corrispettivo riportato da tabella – ACI per il veicolo corrispondente.
Art. 9 Fondo pensione integrativo regionale
Fermo restando che il TFR va obbligatoriamente versato all’Istituto assicurativo ENPAIA, in deroga all’art. 42 del CCNL, l’impiegato può aderire al fondo pensionistico integrativo regionale. Per tutti gli impiegati, non in periodo di prova, e con un contratto a tempo indeterminato, entro il limite massimo stabilito per legge, la contribuzione e stabilita in 1,2 punto percentuale della base di calcolo per il trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro, 1,2 punto percentuale a carico dell’impiegato sarà versato al fondo pensione regionale.
Tutte le formalità di adesione, riscossione e di pagamento e la relativa raccolta di dati saranno effettuati in conformità con lo statuto e le norme di procedura del Fondo pensione integrativo regionale ossia in conformità con la convenzione negoziata e firmata dal datore di lavoro con il centro regionale di servizio.
Art. 10 Quota sindacale per delega
Per i quadri e gli impiegati la quota sindacale che il datore di lavoro tratterrà, sulla retribuzione ordinaria lorda mensile per 14 mensilità, verrà versata all’organizzazione sindacale indicata nella delega sottoscritta dal lavoratore. Dal primo gennaio 2019 tale quota è stabilita dello 0,5 percento della retribuzione lorda.
Art. 11 Contributo di assistenza contrattuale territoriale
Per i quadri e gli impiegati che non aderiscono alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, viene concordato un contributo di assistenza contrattuale territoriale nella misura di € 21 annuali. Tale contributo, che verrà trattenuto in busta paga, sarà versato annualmente alla organizzazione sindacale CONFEDERDIA.
Art. 12 Esclusività
Il presente Contratto Territoriale conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.