II giorno 26 febbraio 2020,
tra
– la FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
e
– Le Organizzazioni Sindacali:
– CONFEDERDIA;
– F.A.I. – C.I.S.L;
– FLAI – CGIL;
visto:
il verbale di accordo di data 22 dicembre 2015 per il rinnovo economico e normativo del CCPL per i quadri e gli impiegati delle Cantine Sociali della Provincia di Trento;
considerata la scadenza del CCPL in data 31.12.2016 e la sua ultrattività di fatto fino alla data odierna;
Tra le parti come sopra meglio qualificate si conviene e si stipula il seguente
Verbale d’accordo ponte sul rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i quadri e gli impiegati delle Cantine Sociali della Provincia di Trento.
Le Parti, nel negoziato fin qui intercorso, si sono date atto dei valori dell’IPCA reale per i tre anni appena trascorsi di ultravigenza contrattuale. Le percentuali sono le seguenti: 0,9 % per il 2017; 0,8 % per il 2018 e 0,5 % per il 2019 e la loro somma risulta pertanto pari a 2,2 %. Le parti, dopo ampio confronto, hanno condiviso di riconoscere, a sanatoria del pregresso e per tutto il periodo di vacanza contrattuale, una somma a titolo di “una tantum” convenzionale composta dall’IPCA reale e da un’ulteriore somma pari allo 0,3% della retribuzione globale di fatto annua a titolo di elemento riferibile alla contrattazione di secondo livello. Detta somma “una tantum”, pari al 2,5% complessivo, verrà liquidata, secondo la tabella allegata, con le competenze del mese di febbraio 2020 al personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Tale somma, soggetta a tassazione separata, non è utile al computo del Trattamento di Fine Rapporto, nonché di ogni altro istituto differito o indiretto, quali mensilità aggiuntive, ferie, festività e straordinari.
La stessa somma sarà riconosciuta in misura piena ai lavoratori che siano stati in forza senza soluzione di continuità nell’arco del periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2019. In caso di assunzione successiva al 1.1.2017, nonché in caso di periodi di aspettativa non retribuita nel medesimo arco temporale, l’importo sarà riproporzionato su base mensile in n. 36 ratei, che maturano anche in relazione a frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Inoltre, la medesima somma sarà riproporzionata all’entità della prestazione lavorativa in caso di contratto part-time.
Le Parti, inoltre, concordano di dar seguito all’aumento delle tabelle retributive a far data dal 1° gennaio 2020 sulla base di un indice cumulativo dei dati IPCA reali sopra riportati, applicati in modalità di tasso composto per il triennio trascorso. Con il pagamento della somma a titolo di una tantum e l’adeguamento tabellare dal 1° gennaio 2020, entrambe da riconoscersi a decorrere dalla liquidazione delle competenze di febbraio 2020, le Parti riterranno esaudita ogni richiesta economica incidente sul corrente anno 2020. Gli adeguamenti economici che saranno condivisi nell’arco della trattativa di rinnovo per il triennio 2020-2022 come più sotto
dettagliata, ricomprenderanno l’indicizzazione dell’anno 2020 e saranno erogati successivamente al 1° gennaio 2021.
Gli arretrati relativi agli adeguamenti dello stipendio tabellare decorrenti dall’1.1.2020 fino al 29.02.2020, saranno corrisposti a tutto il personale in forza alla data di stipulazione del presente accordo proporzionalmente alla prestazione lavorativa svolta nel medesimo periodo.
Le Parti stabiliscono quindi che il rinnovo normativo ed economico del CCPL avrà durata triennale (2020 – 2022) e si impegnano reciprocamente a riprendere fin da subito le trattative che si concluderanno entro il 31.12.2020. La trattativa proseguirà avendo ad oggetto l’adeguamento della parte normativa del CCPL nonché l’adeguamento economico per il periodo 2020-2022, oltre ad eventuali quote di retribuzione variabile riferibili a produttività, redditività e, in generale, competitività delle imprese.
Letto, accettato e sottoscritto.