Verbale di rinnovo del
contratto territoriale degli impiegati agricoli
della provincia di Modena
(2022-2025)
Nella giornata di 25 Ottobre 2022 presso la sede di Confagricoltura di Modena
- Confagricoltura di Modena
- Coldiretti di Modena
- C.I.A. Agricoltori Italiani Emilia Centro
e
- La Confederdia nazionale
- La FLAI – Cgil di Modena
- La FAI – Cisl dell’Emilia Centrale
- La UILA – Uil di Modena e Reggio
si è convenuto il presente verbale di rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri agricoli delle aziende della provincia di Modena.
Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo
Il presente Contratto territoriale decorre dall’01.01.2022 e scadrà il 31.12.2025. Il presente Contratto territoriale conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Il contratto sarà rinnovato secondo le disposizioni dell’art. 65 del CCNL vigente.
Relazioni sindacali
Si concorda di attivare almeno una volta l’anno una informazione alle organizzazioni sindacali sulla quantità e qualità del lavoro impiegatizio in agricoltura.
Qualora dalla piena applicazione di quanto previsto dall’art 7 del CCNL 07/07/2021 nascessero degli obblighi verso il livello provinciale, le parti concordano di incontrarsi per dare piena applicazione alle norme a favore dei quadri e degli impiegati della provincia di Modena senza attendere il normale rinnovo del Contratto Territoriale di Lavoro.
Classificazione
Le parti concordano che il 6° è un livello di ingresso che può riguardare apprendisti o impiegati alla prima assunzione. La permanenza nel livello è secondo il piano formativo per gli apprendisti e al massimo di 12 mesi per gli impiegati alla prima assunzione. Le parti concordano di verificare entro il 31/12/2023 la presenza di nuove professionalità e il loro esatto inquadramento.
Orario di lavoro
A fronte di effettuazione di ore di straordinario l’impiegato può richiedere, per iscritto ed entro il mese di gennaio di ogni anno, di optare per la trasformazione in riposo compensativo attraverso l’istituto della Banca Ore.
In questo caso l’impiegato nella busta paga relativa al mese di effettuazione degli straordinari ha diritto alla semplice retribuzione della sola maggiorazione prevista dalla contrattazione.
Sono accantonabile come Banca Ore un massimo di 80 ore annue, oltre le quali lo straordinario viene normalmente liquidato.
La fruizione dei permessi accantonati segue le stesse regole previste per la fruizione dei permessi annui retribuiti.
Il lavoratore dovrà chiedere di fruirne con almeno 10 giorni di preavviso; nel caso in cui il lavoratore non rispetti il preavviso di 10 giorni, la fruizione dei permessi avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Le ore di permesso devono comunque essere usufruite entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, le ore di permesso eventualmente non usufruite entro tale data saranno liquidate all’impiegato.
Malattia ed infortunio
Ad integrazione dell’art. 35 del CCNL si prevede che, in caso del superamento del periodo di comporto, il lavoratore perdurando lo stato di malattia possa usufruire di un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi.
Per garantire la fruizione di quanto previsto al comma precedente l’azienda, su richiesta del lavoratore o di suo familiare, fornirà la situazione del periodo di comporto utilizzato e di quello rimanente.
Stipendio contrattuale mensile
Il salario provinciale a decorrere dal 1° novembre 2022 sarà aumentato del 4,7%.
A copertura del periodo 01.01.2022 – 31.10.2022 viene erogata con la mensilità di ottobre 2022 una erogazione liberale pari ad € 250 per i livelli 1, 2 e 3 e di € 200 per i livelli 4, 5 e 6.
Detta somma verrà riproporzionata per i lavoratori part-time e per i nuovi assunti per i mesi di effettiva assunzione.
Erogazione per obiettivi
Come da art. 2 del CCNL Quadri ed impiegati agricoli in vigore, si chiede l’introduzione di un premio legato a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati all’andamento del settore.
Qualora invece fossero individuate forme premiali relative a produttività, qualità e redditività da applicare alle aziende agricole, le parti si impegnano ad estendere tali premi anche agli impiegati.
Fino alla definizione di tale premio, concordato direttamente o mutuato da altro accordo, con la mensilità di dicembre di ogni anno, saranno erogati i seguenti emolumenti:
1° livello € 300,00
2° livello € 300,00
3° livello € 250,00
4° livello € 250,00
5° livello € 200,00
6° livello € 200,00
Spetterà alle parti individuare una quota da destinare alle forme di Welfare aziendale, per le esigenze sanitarie/assistenziali, previdenziali e formative dei dipendenti e delle loro famiglie.
Quote sindacali per delega
L’azienda provvedere alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta, che dovrà contenere l’indicazione dell’organizzazione sindacale e il codice IBAN del c/c su cui versare il contributo.
Il valore del contributo sindacale è fissato nell’1% dello stipendio netto. Le deleghe sottoscritte restano valide fino a revoca debitamente sottoscritta dal lavoratore stesso.
Ogni 6 mesi le aziende, su richiesta, forniranno alle organizzazioni sindacali l’elenco degli iscritti.
Contrasto alle molestie e alle violenze sui luoghi di lavoro
In applicazione dell’accordo quadro allegato al vigente CCNL le parti si impegnano a dare la massima diffusione ai contenuti dell’accordo stesso, anche allegandolo al presente CTL.
Indennità sostitutiva mancata mensa
Le parti condividono l’obbiettivo di fornire a livello territoriale un servizio mensa buono pasto agli impiegati e quadri agricoli e portare a piena applicazione l’istituto entro la fine della vigenza contrattuale.
Esclusività di stampa – Archivi contratti
Recepire a livello territoriale quanto già previsto a livello nazionale e di seguito riportato:
Il presente Contratto Territoriale conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin, 2, Roma, copia del presente Contratto. Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n.402, il presente Contratto, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Stesura del testo contrattuale
Si richiede di procedere alla stesura del testo del contratto territoriale di lavoro entro tre mesi dalla firma dell’accordo di rinnovo.