VERBALE D’ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI DELLE COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Il giorno 3 marzo 2020,
tra
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE,
e
Le Organizzazioni Sindacali
CONFEDERDIA,
F.A.I. – C.I.S.L.,
FLAI – CGIL,
premesso quanto segue
- il verbale di accordo di data 21 novembre 2016 per il rinnovo economico e normativo del CCPL per i Quadri e gli Impiegati delle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento;
- considerata la scadenza del CCPL in data 31.12.2017 e la sua ultrattività di fatto fino alla data odierna;
- il verbale di accordo di data 6 dicembre 2018 per il rinnovo economico del CCPL per il personale operaio delle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento;
- considerata altresì l’opportunità, condivisa tra le Parti firmatarie, di allineare le date di validità temporale degli accordi di rinnovo delle diverse categorie di personale presenti nel settore e nelle Aziende(operai, quadri e impiegati);
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra meglio qualificate si conviene e si stipula il seguente
Verbale d’accordo sul rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento.
- Somma Una Tantum.
Le Parti si sono date atto nel negoziato dei valori di inflazione reale IPCA intercorsi nei due anni di ultravigenza contrattuale 2018 e 2019 secondo le seguenti percentuali: 0,8% per il 2018; 0,5% per il 2019 (totale 1,3%). Considerando tuttavia che è mancato un riconoscimento a titolo di retribuzione variabile di produttività/redditività riferibile alla contrattazione di secondo livello, assolto sempre in vario modo negli accordi per i rinnovi del CCPL succedutesi nel tempo, le Parti convengono di aggiungere alle percentuali di cui sopra un ulteriore 0,4% forfettario al suddetto titolo, ad incremento in particolare della quota relativa al 2019.
Pertanto, la copertura del periodo di carenza contrattuale 1.1.2018-31.12.2019 avverrà mediante il riconoscimento di una somma una tantum convenzionale pari complessivamente al 1,7% delle retribuzioni lorde tabellari annue, computata convenzionalmente per uno 0,8% sul 2018 e per uno 0,9% sul 2019. Gli importi per ciascuna categoria e/o livello sono riportati in allegato al presente verbale d’accordo, di cui costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.
Detta somma verrà liquidata con le competenze di febbraio 2020, al personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo.
La medesima somma non è utile al computo di ogni altro istituto differito o indiretto ricadente sul periodo di riferimento, quali mensilità aggiuntive, ferie, festività e straordinari ed escluso il TFR (accantonato mediante il contributo ENPAIA). Sarà inoltre riproporzionata in caso di prestazione lavorativa part-time e sarà riconosciuta in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità nell’arco del periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2019.
In caso di assunzione successiva al 1.1.2018, nonché in caso di aspettative senza retribuzione, l’importo sarà riproporzionato in n. 24 ratei mensili, ai fini dei quali le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni saranno parificate a mese intero, mentre non saranno computate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
- Aumenti delle retribuzioni tabellari.
Le Parti, inoltre, concordano di dar seguito all’aumento delle tabelle retributive a far data dal l° gennaio 2020 sulla base di un indice cumulativo dei dati di inflazione IPCA reale per il 2018 e il 2019 (rispettivamente 0,8% e 0,5%) e programmata per i1 2020 (1%), determinanti un aumento a regime in unica soluzione a decorrere dall’1.1.2020 del 2,3% complessivo per il triennio 2018-2020, secondo i valori di cui alla tabella allegata al presente verbale d’accordo, di cui costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.
Gli arretrati relativi agli adeguamenti dello stipendio tabellare decorrenti dall’1.1.2020 fino al 29 febbraio 2020, saranno corrisposti con il cedolino paga relativo alle competenze del mese di febbraio 2020 a tutto il personale in forza alla data di stipulazione del presente accordo proporzionalmente alla prestazione lavorativa nel medesimo periodo.
- Aspetti normativi: Assistenza sanitaria integrativa; Contratti a tempo determinato; Accordo quadro sulla videosorveglianza.
a) Assistenza sanitaria integrativa. In considerazione della presenza nel settore del trattamento sanitario integrativo per la categoria del personale operaio, di cui nell’ultimo rinnovo è stato aggiornato il piano sanitario, Le Parti convengono di istituire il suddetto trattamento anche a favore dei quadri e degli impiegati del settore, mediante iscrizione alla mutua di sistema “Cooperazione e Salute Trentino” ed adottando lo stesso piano sanitario del personale operaio. L’iscrizione avverrà a favore del personale in forza a tempo indeterminato alla data di stipula del presente accordo nonché del personale assunto a tempo determinato per almeno 12 mesi complessivi e decorrerà dall’1.1.2020.
Per l’iscrizione e l’adesione alla mutua provinciale la Cooperativa verserà a proprio carico un contributo pari a 120 euro annui, tanto per il personale a tempo pieno, quanto per il personale part-time. In caso di assunzione in corso d’anno, il contributo di cui sopra e la decorrenza delle prestazioni sanitarie saranno computate in due semestri; in particolare, essi saranno dimezzati e decorreranno dall’1.7.2020 in caso di assunzione successiva a tale data.
b) alla luce delle modifiche apportate al d.lgs. 81/2015 ad opera del d.l. 12 luglio 2018, n.87 (c.d. decreto dignità), come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n.96, il testo dell’art.2 del CCPL viene come di seguito modificato:
Art 2 – Assunzioni a tempo indeterminato e a termine
L’assunzione a tempo indeterminato o del Quadro può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto d’impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente Contratto e da altri eventuali accordi fra le parti.
L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato avverrà secondo la normativa di legge tempo per tempo vigente. Allo stato dell’attuale normativa, la medesima assunzione può avvenire senza alcuna causale giustificativa per il primo contratto di durata non superiore a 12 mesi, ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal D.lgs.81/2015 e s.m.i..
Le parti convengono che rientrino nelle motivazioni previste dal citato decreto, all’art.19 lett.a) a titolo esemplificativo:
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- quando l’assunzione abbia luogo per sostituire anche più lavoratori assenti per ferie purchè sia indicato il nome di ciascun lavoratore;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro.
- sostituzione di lavoratori che nell’ambito di progetti di ristrutturazione aziendale, o di riqualificazione professionale siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all’interno dell’azienda che all’esterno.
Inoltre, le parti convengono che rientrino nelle motivazioni previste dal citato decreto, all’art. 19 lett.b) a titolo esemplificativo:
- periodi di più intensa attività non ricorrenti nell’arco dell’anno, derivanti da richieste di mercato non programmabili alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali.
- per obiettiva intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a motivi di carattere contingente e non programmabile, anche in dipendenza di nuovi ordini, commesse o progetti straordinari;
- apertura di nuove sedi o avvio di nuovi servizi e/o ristrutturazione di strutture aziendali.
L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata all’ENPAIA ed all’INPS nelle torme di legge. Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L’applicazione del presente Contratto non viene meno nel caso in cui anche in difetto di atto scritto il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
c) Le Parti convengono l’adozione, previa informazione nelle assemblea aziendali dei lavoratori, di Accordo quadro sulla video sorveglianza nelle Cooperative ortofrutticole, in allegato al presente verbale, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante.
- Decorrenza e durata – code contrattuali
Le Parti stabiliscono che il rinnovo normativo ed economico del CCPL ha durata triennale (2018 – 2020) ed ha decorrenza dalla data di stipulazione del presente verbale d’accordo, fatte salve decorrenze specifiche previste per singoli istituti.
In analogia a quanto concordato per il personale operaio delle Cooperative ortofrutticole aderenti al Consorzio C.I.O. ed in ragione delle specificità imprenditoriali delle stesse rispetto alle altre cooperative destinatarie del CCPL le Parti si impegnano a incontrarsi per discutere e auspicabilmente definire apposito accordo di gradualità per le citate Cooperative. Tale accordo formerà parte integrante del CCPL.
In vista del prossimo rinnovo della contrattazione collettiva del settore ortofrutticolo, le Parti si impegnano a costituire fin da subito apposita commissione tecnica bilaterale per discutere e formulare alle delegazioni proposte di quote variabili della retribuzione, quali premi di risultato connessi ad obiettivi di produttività/redditività/efficienza o qualità delle imprese, utili per la prossima valenza contrattuale e tendenzialmente omogenee e coordinate con le soluzioni che saranno adottate per le altre categorie di lavoratori presenti nelle Aziende del settore.
Le Parti si impegnano infine alla redazione di un testo unificato del CCPL di cui al presente Accordo.
Trento, 3 marzo 2020
Letto, accettato e sottoscritto