STATUTO
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI DIRIGENTI, QUADRI ED IMPIEGATI DELL’AGRICOLTURA “CONFEDERDIA”, con sede in Roma, attualmente in Viale Beethoven, 48 – 00144 ROMA.
ART. 2 – SCOPI
La Confederazione ha lo scopo di tutelare gli interessi dei dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo, nelle rispettive Federazioni di Dir-Agri (Dirigenti), Agri-Quadri (Quadri) e Federdia (Impiegati), nonché degli operatori tecnici e pensionati del settore, dei lavoratori autonomi in agricoltura e dei dipendenti dei settori agricoli, agroforestali e ambientali con contratto pubblico in tutto il territorio nazionale, per la massima valorizzazione dell’indispensabile contributo del lavoro intellettuale, tecnico ed amministrativo in Agricoltura, ai fini di incremento e miglioramento del settore agricolo nel Paese, promovendo ed attuando quelle iniziative tendenti al progresso civile, sociale ed economico del settore.
Per la realizzazione di tali finalità, la cui natura non è di carattere commerciale, è compito della Confederazione di:
1) orientare con indirizzi di massima ai fini di soluzioni uniformi, i problemi contrattuali e sindacali, nel rispetto degli interessi di ciascuna delle categorie occupate in Agricoltura, per la migliore regolamentazione dei loro rapporti;
2) trattare, stipulare ed assistere le Federazioni, in tutti i contratti e gli accordi di carattere collettivo aventi per fine il regolamento dei rapporti normativi ed economici riguardanti le categorie medesime;
3) istituire patronati, centri studio, centri servizi e formazione per tutti gli iscritti; nonché effettuare corsi di formazione anche con l’utilizzo di personale di servizio civile.
4) studiare, promuovere ed assecondare le iniziative tendenti al miglioramento dell’istruzione professionale ed al perfezionamento tecnico delle categorie rappresentate, in armonia con le esigenze di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, promovendo altresì iniziative idonee a favorire l’impiego di nuove leve di tecnici nelle imprese agricole, creando così le condizioni più adatte al rinnovamento dell’Agricoltura italiana;
5) studiare, promuovere od assecondare il miglioramento dei trattamenti assistenziali e previdenziali;
6) studiare, promuovere od assecondare le iniziative tendenti ad immettere le categorie rappresentate nella proprietà delle imprese, agevolando l’affermazione della moderna agricoltura tecnica e professionale;
7) essere presente, con qualificata rappresentanza, in tutti gli organismi locali, nazionali, internazionali, i cui organi siano formati su designazione o elezione di rappresentanti, da parte delle Organizzazioni sindacali aderenti, con pieno rispetto delle singole categorie;
8) esercitare ogni funzione od azione dalle quali possa derivare la elevazione sul piano tecnico/professionale ed economico delle varie categorie; ivi compresa l’assistenza, anche attraverso la predisposizione di specifici strumenti, per favorire l’accesso ai fondi comunitari, nazionali e locali.
ART. 3 – ORGANI
Sono Organi della Confederazione:
1) l’Assemblea Generale;
2) il Presidente;
3) i tre Vice Presidenti, rispettivamente in rappresentanza delle Federazioni: Dir-Agri, Agri-Quadri e Federdia;
4) la Segreteria Generale;
5) il Collegio dei Sindaci;
6) il Collegio dei Probiviri.
ART. 4 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è costituita:
1) dal Presidente;
2) dai tre Vice Presidenti, rispettivamente in rappresentanza delle Federazioni: Dir-Agri, Agri-Quadri e Federdia;
3) dalla Segreteria Generale;
4) da un rappresentante per ogni regione;
5) dai delegati delle associazioni territoriali nella misura di uno ogni 20 (venti) iscritti paganti o frazione non inferiore a 11 (undici).
Deve inoltre essere invitato all’Assemblea Generale il Collegio dei Sindaci.
ART. 5 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale si riunisce ordinariamente ogni anno preferibilmente, al massimo, entro il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dalla Segreteria Generale o da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea è convocata a cura del Presidente mediante lettera contenente l’ordine del giorno della riunione, l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione stessa, sia in prima sia in seconda convocazione, nell’ambito della stessa giornata, da inviarsi almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta, telegraficamente e/o con sistemi informatici telematici (fax ed e_mail), con un preavviso minimo di 8 (otto) giorni.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero dei presenti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni avente diritto può essere titolare di una sola delega scritta, che dev’essere consegnata al Segretario dell’Assemblea in apertura dei lavori.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, non si calcolano gli astenuti. In caso di parità di voti prevale la decisione alla quale il Presidente dell’Assemblea abbia dichiarato di aderire. Le modalità di votazione sono stabilite volta per volta dal Presidente dell’Assemblea. Le delibere dell’Assemblea possono essere prese con una votazione a scrutinio segreto quando sia espressamente richiesto da una parte dell’Assemblea o per acclamazione dalla quale risulti l’unanimità dei consensi.
Le elezioni di persone hanno luogo per scrutinio segreto salvo diversa deliberazione dell’Assemblea presa all’unanimità.
Le riunioni e le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare ed essere trascritte su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
ART. 6 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale, nominati il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea, provvede ai seguenti compiti:
a) determinare l’indirizzo generale della Confederazione e deliberare su tutte le questioni riguardanti gli scopi sociali;
b) approvare il bilancio consuntivo;
c) approvare il bilancio preventivo;
d) eleggere il Presidente della Confederazione;
e) eleggere i tre Vice Presidenti, rispettivamente in rappresentanza delle Federazioni: Dir-Agri, Agri-Quadri e Federdia;
f) eleggere la Segreteria Generale;
g) eleggere il Collegio dei Sindaci;
h) eleggere il Collegio dei Probiviri;
i) nominare fra gli associati o anche fra i non associati che, per eccezionali meriti tecnici e sindacali si siano resi meritevoli di un particolare riconoscimento, eventuali Presidenti Onorari della Confederazione;
j) modificare lo Statuto, sciogliere la Confederazione e nominare i liquidatori.
Le deliberazioni di cui alle lettere i) e j) debbono essere prese con maggioranza non inferiore ai due terzi degli aventi diritto.
Tutti gli Organi eletti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi nella stessa funzione di rappresentanza.
ART. 7 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confederazione; è il garante dell’unità della Confederazione; assicura la corretta osservanza dello Statuto e la tutela di tutti gli associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.
Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che statutariamente sono conferiti ad altri Organi.
Il Presidente presiede e coordina l’attività della Segreteria Generale.
In caso di suo impedimento è sostituito da 1 (uno) dei Vice Presidenti su delega del Presidente; in caso di impedimento del Presidente a dare apposita delega, tale rappresentanza spetterà al Vice Presidente più anziano.
ART. 8 – COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE
La Segreteria Generale è composta:
a) dal Presidente;
b) dai tre Vice Presidenti, rispettivamente in rappresentanza delle Federazioni: Dir-Agri, Agri-Quadri e Federdia;
c) da due rappresentanti dei dirigenti agricoli, da due rappresentanti dei quadri agricoli, da tre rappresentanti degli impiegati agricoli, da due rappresentanti dei dipendenti dalle associazioni allevatori, da due rappresentanti della cooperazione, da un rappresentante degli operatori tecnici, da un rappresentante dei pensionati in agricoltura, da un rappresentante del Coordinamento Donne; da un rappresentante degli Enti Forestali;
d) ulteriori rappresentanze potranno essere previste, come da Regolamento.
ART. 9 – CONVOCAZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE
La Segreteria Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti.
La Segreteria Generale è convocata a cura del Presidente mediante lettera e/o con sistemi informatici telematici (fax ed e_mail) contenente l’ordine del giorno della riunione, l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione stessa, da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con un preavviso minimo di tre giorni.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti più uno.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, e, in caso di parità, prevale la decisione alla quale il Presidente dichiara di aderire.
E’ ammessa la partecipazione alle riunioni degli Organi Statutari mediante strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l’accertamento e la legittimazione degli interventi e consentire a tutti i partecipanti l’adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione, l’intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la votazione contestuale.
Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo della posta elettronica e del fax.
ART. 10 – COMPITI DELLA SEGRETERIA GENERALE
E’ compito della Segreteria Generale:
a) realizzare gli obiettivi e le finalità fissate dall’Assemblea, assumendo le conseguenti iniziative, in linea con gli scopi fissati dall’Art. 2;
b) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’Assemblea;
c) prendere in esame e deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Presidente;
d) proporre eventuali modifiche dello Statuto da presentare all’Assemblea Generale che dovrà deliberare in merito, come da lettera j) art. 6;
e) deliberare sull’importo dei contributi associativi e sull’importo delle quote relative agli eventuali emolumenti derivanti da incarichi in rappresentanza della Confederdia;
f) deliberare l’organico, stabilire e verificare i compensi;
g) autorizzare il Presidente per l’assunzione di personale dipendente;
h) individuare ed assegnare apposite deleghe per incarichi specifici;
i) predisporre e deliberare appositi regolamenti su quanto non espressamente regolato dal presente Statuto o da norma di Legge;
j) deliberare per la straordinaria amministrazione.
k) provvedere a sostituire i componenti della Segreteria Generale che vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato. I componenti così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea.
Le delibere della Segreteria Generale sono fatte risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un incaricato a redigere il verbale.
ART. 11 – ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
La Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell’Agricoltura si articola su tutto il territorio nazionale attraverso le Associazioni Territoriali, da considerarsi suoi organismi rappresentativi.
Le Associazioni Territoriali sono regolamentate da proprio Statuto.
Le Associazioni Territoriali, se pure nella propria autonomia, debbono recepire e rispettare l’indirizzo generale della Confederazione e le deliberazioni riguardanti gli scopi sociali così come deliberato dall’Assemblea.
Le Associazioni Territoriali debbono rispondere a normali requisiti di efficienza e di funzionalità e rendono conto del loro operato alla Segreteria Generale.
Nei casi di carenza o di scarsa funzionalità sul piano organizzativo, finanziario e contrattuale, la Segreteria Generale potrà intervenire, direttamente con proprio Delegato, promovendo tutte quelle azioni tendenti a normalizzare la posizione organizzativa ed a ripristinare la funzionalità piena, nel rispetto dello Statuto dell’Associazione Territoriale stessa.
ART. 12 – COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno un Presidente.
Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo amministrativo, contabile e finanziario della Confederazione ed in genere la sorveglianza circa il rispetto delle leggi e del presente Statuto.
ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica insindacabilmente sui ricorsi presentati dagli associati che sono stati espulsi dalle proprie Associazioni territoriali.
ART. 14 – FINANZIAMENTI
Costituiscono le entrate della Confederazione:
a) i contributi associativi ordinari e straordinari;
b) i distacchi sindacali;
c) la quota di emolumenti, derivanti da incarichi in rappresentanza della Confederdia;
d) gli interessi e le rendite del patrimonio o dei fondi della Confederazione;
e) lasciti, donazioni, contributi ed altri titoli che siano elargiti da privati, da Amministrazioni pubbliche od Enti di qualsiasi tipo.
ART. 15 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Confederazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o ad altro titolo, vengano in possesso della Confederazione;
b) dalle eccedenze annue del bilancio che, comunque, non possono essere distribuite.
ART. 16 – ESERCIZIO ECONOMICO
L’esercizio economico ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.
ART. 17 – SCIOGLIMENTO
Qualora sia deliberato lo scioglimento della Confederazione, L’Assemblea Generale Straordinaria, determinerà la destinazione delle attività patrimoniali e provvederà alla nomina di un collegio di liquidatori, composto di 3 (tre) membri, determinandone i poteri.
E’ comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della L.23.12.96, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 18 – DISPOSIZIONE GENERALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in vigore.