SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE
PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI
TRA
CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA
e
CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
PREMESSO
– che l’art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall’art. 1, c. 160-162, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha disciplinato strutturalmente la tassazione forfettaria ed agevolata (10%) delle erogazioni premiali legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;
– che le relative disposizioni sono state attuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016;
– che l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, redatta d’intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni operative per la corretta applicazione delle citate disposizioni;
– che è interesse delle parti favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO
di adottare l’allegato schema di accordo territoriale di secondo livello utilizzabile dalle articolazioni territoriali, delle organizzazioni professionali e sindacali firmatarie del presente accordo, per favorire l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016.
Le Parti convengono che lo schema allegato costituisce un modello utile per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l’incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i quadri e gli impiegati agricoli.
Restano salvi gli accordi territoriali già stipulati per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
(schema di accordo territoriale)
…, addì ………. 2017
Tra Confagricoltura ……, Coldiretti ….., CIA ……..
e
CONFEDERDIA ……, FLAI-CGIL ……, FAI-CISL ……, UILA-UIL ……,
visto l’art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall’art. 1, c. 160-162, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017),
visto l’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
visto l’art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
premesso che
– con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
– con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
– Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil hanno stipulato, in data …., un accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini stabilite dalle Amministrazioni competenti;
considerato altresì
che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, la contrattazione collettiva di secondo livello con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d’acquisto dei quadri e degli impiegati agricoli che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione
si conviene quanto segue
1. le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, aventi sede legale e/o operativa nella regione/provincia di… per poter applicare l’agevolazione fiscale prevista dal Decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l’applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i quadri e gli impiegati dell’impresa, anche se occupati presso sedi situate al di fuori del territorio in cui ha sede legale l’azienda;
2. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016. A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, cha dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l’incremento possa essere verificato, nell’arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
3. pertanto le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall’impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell’anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 2;
4. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai quadri e agli impiegati dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verranno indicati gli elementi essenziali del premio, ivi compresa l’eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 184 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E;
5. ai fini dell’eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai quadri e agli impiegati agricoli, l’impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell’offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà, in particolare, le eventuali iniziative in materia poste in essere, anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l’accordo territoriale;
6. le parti firmatarie, con cadenza trimestrale, si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l’andamento e gli effetti dell’attuazione del presente accordo;
7. l’impresa che applica il presente accordo, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, informerà, i lavoratori sulle risultanze del premio;
8. quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti da eventuali contratti collettivi aziendali stipulati dalle imprese di riferimento;
9. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
10. il presente accordo ha durata annuale ed ha natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.
Letto, confermato e sottoscritto