VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLE PROVINCIE DI FORLI’-CESENA E RIMINI
II giorno 13 novembre 2018 presso la sede di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini
Tra
La Confagricoltura di Forli-Cesena e di Rimini;
La Federazione Provinciale Coldiretti di Forlì-Cesena e Coldiretti di Rimini;
La CIA-Confederazione Italiana Agricoltori Romagna;
e
S.A.D.I.T.A. aderente a Confederdia di Forlì-Cesena e di Rimini;
La FLAI-CGIL Forlì, Cesena e Rimini;
La FAI-CISL Romagna;
la UILA-UIL di Forlì, Cesena e Rimini;
E’ stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro degli Impiegati, Quadri e Tecnici Agricoli delle Provincie di Forlì-Cesena e di Rimini scaduto il 31 dicembre 2017, alle seguenti condizioni:
Durata: II presente contratto ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.
Aumenti retributivi: Viene concordato un aumento pari al 2,3% con decorrenza dal 1 novembre 2018 per tutte le categorie.
Classificazione del personale: Ci si impegna a valutarne una possibile modifica, in sede di Osservatorio, che le Parti si impegnano a costituire.
Mezzi di trasporto: L’indennità chilometrica relativa al uso del mezzo proprio viene individuata al 28 % del costo della benzina.
Lavoro supplementare: Si fissa al 20% la maggiorazione prevista per l’orario supplementare.
Indennità di cassa: Aumento indennità mensile di € 5 (tot. 50€)
Permessi/Congedi parentali: si concorda che il congedo parentale può essere usufruito fino ai 14 anni di vita del figlio. Si concorda il riconoscimento di un giorno in più di congedo non retribuito per malattia del figlio di età fra i 3 e gli 8 anni (tot 6 gg), di cui 2 dei quali retribuiti;
Viene riconosciuto alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, oltre il periodo di congedo retribuito di tre mesi, ulteriori nove mesi di garanzia di mantenimento del posto di lavoro da un anno dall’evento.
Si concorda, inoltre, il riconoscimento di una flessibilità d’orario utilizzabile per inserimento scolastico del figlio (asilo nido o scuola materna), la flessibilità ha durata pari a 14 giorni di calendario, e comporta il riconoscimento di 20 ore massime (nell’arco delle due settimane) durante le quali si può ritardare l’entrata e che andranno, comunque, recuperate (in accordo con l’Azienda) entro i 14 giorni di cui sopra.
Forlì, 13/11/2018