VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 21 ottobre 2022 presso la sede di Confagricoltura Piacenza – Unione Provinciale Agricoltori in Via Colombo 35 – Piacenza,
tra
CONFAGRICOLTURA PIACENZA – UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI,
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PIACENZA,
C.I.A. AGRICOLTORI ITALIANI PIACENZA,
e
CONFEDERDIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI DELL’AGRICOLTURA,
F.A.I. – C.I.S.L. FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE – FEDERAZIONE DI PARMA E PIACENZA,
F.L.A.I. C.G.I.L. – FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA DI PIACENZA,
U.I.L.A. – TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA,
è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli Impiegati Agricoli della Provincia di Piacenza, sottoscritto il alle seguenti condizioni:
- Decorrenza, durata del Contratto Territoriale e procedure di rinnovo: il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data. Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdettato a mezzo PEC o raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in anno. La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo a mezzo PEC o raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima. Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo;
- Rapporti di lavoro a tempo parziale: come previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. del 23 febbraio 2017, tutte le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore a tredici anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno;
- Lavoro straordinario, festivo, notturno – Banca delle ore: nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare, mediante richiesta scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore e nell’ambito del calendario annuo, per l’accantonamento delle ore medesime in una “Banca Ore” individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda. Alla richiesta del lavoratore deve seguire una risposta scritta da parte del datore di lavoro, eventualmente motivata in caso di diniego;
- Retribuzione: le parti concordano che il salario contrattuale, così come definito dall’art. 27 del vigente C.C.N.L., in vigore dal 1° luglio 2021, è incrementato per tutte le categorie professionali del 4,6% a decorrere dal 1° ottobre 2022, senza la corresponsione di arretrati.
- Organismi paritetici – Centro di formazione agricola: in riferimento all’art. 25 del C.C.N.L. del 23 febbraio 2017, le parti individuano nel Fondo Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato “FOR.AGRI”, di cui all’art. 118 della Legge 23/10/2000 n. 388, l’organismo di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i quadri ed impiegati agricoli.
- Quote sindacali per delega: le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sulla retribuzione, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con le modalità stabilite dalle Parti che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale. Le Organizzazioni sindacali dovranno concordare la misura e le modalità di versamento del contributo;
- Premio di continuità di servizio: a decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di servizio prestato presso la medesima azienda dall’impiegato, verrà corrisposto, per quattordici mensilità annuali e unitamente al prospetto paga del mese di dicembre, un premio lordo di “continuità di servizio” pari ad euro 250,00;
- Condizioni di miglior favore: le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti, sono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia in quelle normative.
- Esclusività di stampa – archivi contratti: il presente Contratto Territoriale conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin, 2, Roma, copia del presente Contratto. Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente Contratto, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.