CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Varese, 26/05/2023
DECORRENZA NORMATIVA: 1° gennaio 2022
SCADENZA: 31 dicembre 2025
Il giorno 26/05/2023 presso la sede di Confagricoltura Varese sita in Via Magenta 52
TRA
- Confagricoltura Varese;
- Coldiretti Varese;
- Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia;
E
- il sindacato provinciale impiegati agricoli della FAI/CISL dei Laghi;
- il sindacato provinciale impiegati agricoli della FLAI/CGIL di Varese;
- il sindacato provinciale impiegati agricoli della UILA/Milano e Alta Lombardia;
- il sindacato CONFEDERDIA.
in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per impiegati agricoli del 07/07/2021
SI È STIPULATO IL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE DELLA PROVINCIA DI VARESE.
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
In applicazione a quanto definito dal Titolo X art. 69 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per impiegati agricoli siglato a Roma il 07/07/2021, il presente Contratto Integrativo regola i rapporti di lavoro in Provincia di Varese fra le imprese agricole e gli impiegati da esse dipendenti solo per quanto attiene alle materie previste dal sopra citato art. 69. Per quanto si riferisce ad altre materie non incluse nei disposti dell’art. 69 vigono le norme del CCNL per impiegati agricoli.
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Considerato che in Provincia di Varese non risultano figure di impiegati diverse da quelle previste dall’art. 17 del CCNL del 07/07/2021, per la classificazione del personale si applica quanto disposto dallo stesso art. 17.
ART. 3 – RETRIBUZIONE
PARTE A):
Viene stabilito un aumento retributivo pari al 5,0% da calcolarsi sul valore retributivo lordo mensile. L’aumento retributivo segue le indicazioni dell’accordo del luglio 1993 tenendo conto anche dell’andamento negativo dell’inflazione tendenziale e dell’andamento dell’economia del settore agricolo provinciale. Tale aumento sarà inserito nelle retribuzioni a decorrere dal 01/06/2023.
PARTE B):
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono quelli definiti dall’art. 30 del CCNL del 07/07/2021 alla voce minimi nazionali di stipendio maggiorati dell’indennità di contingenza, dell’aumento mensile distinto per categoria a livello provinciale di cui alla parte A) del presente articolo e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.). Agli elementi sopra citati dovranno essere aggiunti, solo se spettanti, gli aumenti periodici per anzianità di servizio definiti in cifra fissa dall’art. 33 del CCNL. Per gli impiegati con diploma di scuola media superiore o laurea in forza alla data del 31/07/1988, i valori di titolo di studio in cifra fissa restano bloccati nelle rispettive misure – norma transitoria sui titoli di studio – del CCNL del 07/07/2021.
ART. 4 – ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali e può essere suddiviso in 5 giorni lavorativi corrispondenti ad un orario normale di 8 ore (7 ore il venerdì) oppure in 5 giorni e mezzo in relazione alle diverse necessità aziendali.
ART. 5 – BANCA DELLE ORE
È istituita, ai sensi dell’art. 20 del CCNL, la banca aziendale delle ore al fine di consentire ai lavoratori che nell’anno solare effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi che saranno utilizzati compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. La scelta del lavoratore è annualmente revocabile entro il 31/12 dell’anno in corso per l’anno successivo. L’adozione della banca ore è a discrezione del datore di lavoro. Sarà cura delle parti o delle aziende fornire ai lavoratori informazioni sulle modalità attuative della banca ore, prima dell’avvio del nuovo istituto. La fruizione di riposi compensativi per le ore accantonate nella “banca – ore” avviene, entro il 30 aprile dell’anno successivo, d’intesa fra le parti fatte comunque salve le esigenze obiettive derivanti dall’organizzazione aziendale del lavoro. Per gli impiegati a tempo determinato il conguaglio delle ore avviene al termine del rapporto di lavoro o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.
Con la paga del mese di maggio al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite relative all’anno precedente. Per la banca ore è stabilito il limite massimo di 80 ore annue. La fruizione del riposo compensativo da parte del lavoratore sarà richiesta con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi cui l’azienda risponderà nei due giorni successivi motivando l’eventuale rifiuto.
ART. 6 – INDENNITA’ DI CASA ED ANNESSI
Nel caso in cui all’impiegato fosse chiesto di abitare presso l’azienda o in luogo vicino ad essa per necessità organizzative, all’impiegato stesso è dovuta una indennità di casa ed annessi pari ad € 80,00 (ottanta/00) mensili da liquidare per 14 mensilità.
ART. 7 – TRASFERTE
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall’impiegato per ragioni inerenti al servizio prestato, devono essere dallo stesso documentate e devono essere rimborsate dal datore di lavoro entro il mese in cui il viaggio o il servizio ha determinato le spese stesse. A titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili, il datore di lavoro deve liquidare all’impiegato una maggiorazione pari al 25% delle spese sostenute e documentate per vitto ed alloggio. Nel caso di lavori in trasferta, all’impiegato dovrà essere anticipato un importo calcolato sommariamente sulle spese prevedibili, entro il mese in cui il viaggio o il servizio sono conclusi dovranno essere effettuati gli opportuni conguagli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dallo stesso impiegato, si applicano le disposizioni dell’art. 37 del CCNL del 07/07/2021.
ART. 8 – FONDO INTEGRATIVO
Sono iscritti al Fondo, denominato “F.I.A.”, gli impiegati agricoli dipendenti dalle imprese di cui all’art. l del CCNL del 07/07/2021 per l’erogazione agli stessi di prestazioni sanitarie ed assistenziali integrative a quelle di Legge, previste dall’art. 41 del succitato CCNL e dal Regolamento del Fondo stesso.
ART. 9 -TUTELA DELLA MATERNITA’
In applicazione alla Legge sulla maternità le aziende, subordinatamente alle proprie esigenze, si impegnano ad agevolare il passaggio a part-time al dipendente che ne faccia richiesta e si impegnano altresì che il rapporto di lavoro venga ripristinato a tempo pieno alla fine del periodo.
ESCLUSIVITA’ Dl STAMPA: viene recepita a livello territoriale l’esclusività di stampa come previsto dal CCNL.
Letto, confermato e sottoscritto.