STATUTO
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 – Forma giuridica
Art. 3 – Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica Art. 5 – Destinatari
Art. 6 – Scelte di investimento
Art. 7 – Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
Art. 11 – Erogazione della rendita
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 – Anticipazioni
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
Art. 15 – Assemblea dei delegati. Criteri di costituzione e composizione Art. 16 – Assemblea dei delegati. Attribuzioni
Art. 17 – Assemblea dei delegati. Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 – Consiglio di amministrazione. Criteri di costituzione e composizione Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 – Consiglio di amministrazione. Attribuzioni
Art. 21 – Consiglio di amministrazione. Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 – Presidente
Art. 23 – Responsabile del Fondo
Art.23-bis – Direttore generale del Fondo
Art. 24 – Collegio dei sindaci. Criteri di costituzione
Art. 25 – Collegio dei sindaci. Attribuzioni
Art. 26 – Collegio dei sindaci. Modalità di funzionamento e responsabilità
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 – Incarichi di gestione
Art. 28 – Banca depositaria
Art. 29 – Conflitti di interesse
Art. 30 – Gestione amministrativa
Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del
patrimonio
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
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PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 – Comunicazioni e reclami
Art. 35-bis – Clausola compromissoria
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 36 – Modifica dello Statuto
Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 – Rinvio
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PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- E’ costituito il fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato “Fondo Pensione Agrifondo”, di seguito denominato “Fondo”, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 14 dicembre 2006 tra la Confederazione generale dell’agricoltura italiana, la Confederazione nazionale Coldiretti, la Confederazione italiana agricoltori, la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil e la Confederdia, di seguito denominato “Fonte istitutiva”.
- Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
- IlFondohasedeinRoma.
Art. 2 – Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).
Art. 3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
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PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari
- Destinatari del Fondo sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti:
- CCNL 6 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni, per gli operai agricoli e florovivaisti;
- CCNL27maggio2004,esuccessivemodificazionieintegrazioni,periquadriegli impiegati agricoli.
- Destinatari del Fondo sono, inoltre, i lavoratori dei cosiddetti “settori affini” disciplinati da uno dei seguenti CCNL o Accordo:
- CCNL dell’8 Marzo 2005 e successivo accordo del 7 maggio 2007 per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, sottoscritti da Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca;
- AccordiCollettiviAziendalidell’8edel18giugno2007esuccessivemodificazioni ed integrazioni per i dipendenti della Fondazione ENPAIA, sottoscritti dall’Enpaia, Cisl-FPS, Uil-Pa, Cgil-FP, Cisal, Cida e RdB;
- CCNL 4 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, sottoscritto da AIA, Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Uil;
- CCNL 24 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni per i dirigenti e i direttori delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, sottoscritto da AIA e AIDEZ;
- CCNL 10 novembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, sottoscritto da Snebi, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Filbi-Uil.
- L’adesione al Fondo, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, può avvenire al termine del superamento dell’eventuale periodo di prova.
- Destinatari della forma pensionistica complementare possono essere i dipendenti dei soggetti sottoscrittori dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai precedenti commi, nonché i dipendenti degli enti, associazioni e società ad essi collegati, previa delibera dei rispettivi organi competenti. Inoltre, previa sottoscrizione dei soggetti contrattuali, potranno aderire al Fondo i dipendenti del settore disciplinato dal CCNL per i dirigenti dell’agricoltura, sottoscritto da Confagricoltura, Confederdia e Cida.
- Destinatari della forma pensionistica complementare sono inoltre i soggetti fiscalmente a carico dei dipendenti indicati nei punti precedenti.
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6. Sono associati al Fondo:
- i destinatari di cui al presente articolo i quali abbiano manifestato in forma
esplicita la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite dal presente
Statuto e coloro che abbiano aderito con conferimento tacito del Tfr;
- idatoridilavorocheabbianoallelorodipendenzelavoratoriassociatialFondo;
- i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare.
7. La facoltà dei lavoratori dei settori affini di divenire associati al Fondo, ferma restando l’adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni delle imprese di settore. Con il medesimo accordo sono stabilite le aliquote contributive e i relativi tempi di adesione. L’adesione al Fondo deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello Statuto.
8. Possono mantenere la qualità di associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, abbiano perso, per effetto dell’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli richiamati al presente articolo, i requisiti di partecipazione al Fondo a condizione che nell’azienda cessionaria non operi altra forma pensionistica complementare.
9. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo sotto forma di fusione per incorporazione. L’adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto.
10. In mancanza delle delibere di confluenza di cui al precedente comma 9, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo, diventano associati al Fondo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente del Fondo, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di amministrazione necessaria a provare l’eventuale status di “vecchio iscritto” agli effetti di legge.
Art. 6 – Scelte di investimento
- Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
- E’ inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
- L’aderente, all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto
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identificato dal Fondo. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
- La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
- Nella fase di avvio il Fondo attiva il comparto garantito di cui al comma 2, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR. Entro dodici mesi dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività sono resi operativi anche i comparti previsti al comma 1.
Art. 7 – Spese
- L’iscrizionealFondocomportaleseguentispese: a. speserelativeallafasediaccumulo:
a.1) direttamente a carico dell’aderente in cifra fissa;
a.2) indirettamente a carico dell’aderente in % del singolo comparto del Fondo. b. speserelativeallafasedierogazionedellerendite.
- Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
- L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
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PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
- Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando, ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando.
- La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito “Decreto”.
- Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
- E’ prevista l’integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
- L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, in sede di contrattazione collettiva.
- LacontribuzionealFondoèdovutaperintero,acondizionedipariteticità,ancheincaso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio, astensione obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione al Fondo a carico sia dei datori di lavoro che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dai datori di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge o degli Accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.
- In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
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- Modalità e termini di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. In occasione di ciascun versamento i datori di lavoro sono tenuti ad inviare la documentazione prevista dalle norme operative interne ai fini dell’attribuzione delle somme corrisposte in capo ai singoli associati, nei termini fissati dalle predette norme.
- I datori di lavoro che non effettuano in tutto o in parte il versamento dei contributi contrattualmente dovuti entro il termine previsto dalle norme operative interne sono costituiti in mora. A tal fine il Fondo provvede alla formale costituzione in mora dei datori di lavoro inadempienti attraverso l’invio di una comunicazione con la quale si contesta il mancato versamento dei contributi con riferimento ad uno o più periodi di tempo. La comunicazione deve essere effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove entro 60 giorni dalla predetta comunicazione il datore di lavoro non regolarizzi la sua posizione contributiva, il Fondo informa i soggetti sottoscrittori dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 5, commi 1 e 2, affinché assumano le opportune iniziative.
- In caso di ritardato versamento, anche parziale, o di mancato versamento dei contributi contrattualmente dovuti i datori di lavoro associati sono tenuti:
a) alversamentodeicontributidovuti;
b) al versamento di una somma equivalente all’eventuale incremento percentualedel valore della quota del Fondo registrato nel periodo di ritardo del versamento; c) al versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso di riferimento BCE al 31 dicembre di ogni anno maggiorato di cinque punti percentuali su base annua. Le somme di cui alle lettere a) e b) sono accreditate sulle posizioni individuali di cui all’art. 9, mentre le somme di cui alla lettera c) sono destinate alla copertura degli oneri
amministrativi del Fondo.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
- La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a1).
- La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
- Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota
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successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o, in caso di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
- L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12, commi 5 e 6.
Art. 11 – Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni.
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- A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
- Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia, ivi inclusa quella di reversibilità a favore del beneficiario indicato dall’associato deceduto a condizione che la reversibilità sia stata chiesta prima dell’inizio della percezione della pensione complementare.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
- d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
- In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
- Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
- Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
- Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
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7. L’obbligo di contribuzione al Fondo, sia in capo all’azienda sia in capo al lavoratore, cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di trasferimento della posizione individuale, sulla base delle modalità previste dalle norme operative del Fondo.
Art. 13 – Anticipazioni
- L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
- Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
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PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 – Organi del Fondo
1. SonoorganidelFondo:
- l’Assembleadeidelegati;
- ilConsigliodiamministrazione;
- il Presidente;
- ilCollegiodeisindaci.
Art. 15 – Assemblea dei delegati. Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea dei delegati è l’organo deliberativo del Fondo. L’Assemblea è formata da 60 delegati, dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in rappresentanza dei datori di lavoro associati sulla base di quanto previsto dai regolamenti elettorali adottati dai soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva di cui all’ art. 1, comma 1, quale parte integrante della medesima.
- Idelegatirimangonoincarica5anniesonorieleggibili.
- Ognidelegatohadirittoadunvotoepuòfarsirappresentare,condelegascritta,daaltro delegato della componente di appartenenza. Ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega.
- La rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di amministrazione. La delega può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione. La rappresentanza è conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea.
- Qualora un delegato nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualunque causa, ivi compresa la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell’Assemblea senza giustificato motivo, si procede alla sua sostituzione secondo il disposto del regolamento elettorale. Il delegato subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato in corso.
Art. 16 – Assemblea dei delegati. Attribuzioni
- L’Assembleaèordinariaostraordinaria.
- L’Assembleaordinariadelibera:
- a) sull’approvazionedelbilancio;
- b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei
sindaci, nonché sulla nomina del Presidente del Collegio dei sindaci;
- c) sulla revoca eventuale degli amministratori;
- d) sullarevocadeiSindaciquandoricorraunagiustacausa;
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- e) sull’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- f) sull’eventuale compenso degli organi di amministrazione e controllo;
- g) sull’eventuale esclusione degli associati;
- h) su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dal presente
statuto o dalla legge.
- L’Assembleastraordinariadelibera:
- a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione.
- b) sullo scioglimento del Fondo, sulla nomina dei liquidatori e sulle procedure di
liquidazione;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dal presente
statuto o dalla legge.
- Il primo Consiglio di amministrazione è nominato in sede di atto costitutivo. Al Consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo si applicano le norme previste dallo Statuto.
- Il Consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo ha il potere di adottare le eventuali modifiche dello Statuto richieste dalla Covip nell’ambito del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero ritenute necessarie al fine di favorire il rilascio della predetta autorizzazione, fornendo ai soggetti sottoscrittori la Fonte istitutiva adeguate informazioni in ordine alle ipotesi di modifica dello Statuto.
- Il primo Collegio sindacale è nominato in sede di atto costitutivo. Al Collegio sindacale nominato in sede di atto costitutivo si applicano le norme previste dallo Statuto.
Art. 17 – Assemblea dei delegati. Modalità di funzionamento e deliberazioni
- L’AssembleaèconvocatadalPresidentedelConsigliodiamministrazione.
- L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
- L’Assemblea deve essere altresì convocata quando viene fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno 1/10 dei delegati o da 1/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione.
- Il Presidente cura la predisposizione degli atti per la convocazione nei cinque giorni lavorativi successivi a quello in cui è stata deliberata o richiesta la convocazione dell’Assemblea. In mancanza, il Collegio dei sindaci provvede ai suddetti adempimenti, sostituendosi al Presidente.
- La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R da inviare almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione stessa e dell’ordine del giorno. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante fax, telex, telegramma almeno 5 giorni prima della riunione. I casi di urgenza sono decisi dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- L’avviso di convocazione prevede anche una riunione in seconda convocazione, da svolgersi almeno 24 ore dopo l’ora stabilita per la riunione in prima convocazione qualora, in prima convocazione, non sia stato conseguito il relativo quorum costitutivo.
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- L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inviato anche ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, assistito da un segretario. L’Assemblea si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno i 2/3 dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, della maggioranza dei componenti.
10.Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d) ed e) dell’art. 16, comma 2, in relazione ai quali le delibere sono adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
11.L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno 3/4 dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Fondo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.
12.Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto da un segretario, nominato dall’Assemblea anche tra soggetti diversi dai delegati. Il verbale è sottoscritto dal segretario e da chi presiede l’Assemblea.
13. Il verbale di riunione dell’Assemblea in seduta straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione. Criteri di costituzione e composizione
- Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 16 componenti di cui la metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l’altra metà eletti dall’assemblea in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
- L’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro avviene, da parte dei delegati in seno all’assemblea, secondo le seguenti modalità: in attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro provvedono disgiuntamente all’elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati. Tali liste, purché sottoscritte da almeno un terzo dei componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono essere presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero dai componenti dell’Assemblea. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se nessuna lista raggiunge il quorum indicato, la votazione andrà ripetuta. Qualora si dovesse giungere ad una terza votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero dei voti.
- Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
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4. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
- La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, nonché la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
- Qualora durante il mandato uno o più amministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca entro 60 giorni l’Assemblea per provvedere alla loro sostituzione, ovvero invita i soggetti legittimati a effettuare una nuova nomina. I componenti eletti o nominati in sostituzione di quelli cessati o decaduti restano in carica per il periodo residuo di durata del Consiglio di amministrazione.
- Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea dal Collegio dei sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- Se per effetto dei subentri di cui ai commi precedenti risulti sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli amministratori in carica devono senza indugio convocare l’assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione. Attribuzioni
1. IlConsigliodiamministrazioneèl’organoesecutivodelFondoedèinvestitodeipiùampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) eleggeilPresidenteeilVicePresidente;
- b) fissa gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione ordinaria del Fondo adottando
misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati;
- c) sottopone all’Assemblea ordinaria, quando lo ritenga opportuno, eventuali
proposte attinenti gli indirizzi generali;
- d) predispone il bilancio da sottoporre all’esame dell’Assemblea ordinaria nonché la
relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip;
- e) ha l’obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di altre fonti normative o di disposizioni della Covip ovvero di contrastanti previsioni delle fonti
istitutive nell’ambito delle prerogative ad essa attribuite;
- f) sottopone all’approvazione dell’Assemblea straordinaria le modifiche statutarie
ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo e, qualora le circostanze lo
richiedano, l’eventuale proposta di liquidazione del Fondo;
- g) nomina il Responsabile e il Direttore generale del Fondo, determinandone, nel
rispetto delle norme di legge e delle relative previsioni statutarie, attribuzioni e
compenso;
- h) avvia la procedura per l’elezione dei componenti l’Assemblea, secondo quanto
previsto dal Regolamento elettorale;
- i) decide in ordine a problematiche relative all’adesione al Fondo;
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- j) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;
- k) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
- l) verifica i risultati di gestione mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
- m) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto la banca depositaria del patrimonio del Fondo scegliendola tra istituti abilitati dalla legislazione vigente e stipula la relativa convenzione;
- n) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto l’assetto della gestione amministrativa del Fondo, adottando le conseguenti iniziative, anche sul piano della stipula degli atti contrattuali;
- o) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare l’erogazione delle pensioni complementari
- p) esercitaidirittidivotoinerentiivalorimobiliaridiproprietàdelFondo;
- q) conferisce incarichi a terzi per lo svolgimento di funzioni specifiche ovvero per
consulenze specialistiche o professionali di cui il Fondo possa necessitare;
- r) definisce il contenuto in dettaglio della Nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto
disposto dalla Covip ;
- s) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di
andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle disposizioni
al riguardo emanate dalla Covip;
- t) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste
dalla normativa vigente;
- u) vigila sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interessi rilevante ai sensi della
normativa vigente e provvede allo svolgimento degli adempimenti di competenza,
ivi compresi i necessari obblighi informativi;
- v) determina la quota associativa annua destinata al finanziamento delle spese
tenuto conto anche di quanto eventualmente stabilito al riguardo dalla Fonte
istitutiva di cui all’art. 1, comma 1;
- w) ha l’obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere
sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia
delle condizioni di equilibrio;
- x) nomina il responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa
vigente.
- Il Consiglio di Amministrazione approva altresì le norme operative che disciplinano il funzionamento del Fondo.
- Gli Amministratori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, all’Assemblea dei delegati. I componenti l’Assemblea dei delegati eletti nel Consiglio di amministrazione decadono dalla carica di delegato.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione. Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e, comunque:
- a) almenounavoltal’annoperdeliberareinordinealbilancio;
- b) almeno ogni tre mesi per verificare l’operato dei gestori del patrimonio e i
risultati raggiunti.
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- Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, con telegramma o fax o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
- IlConsiglioèpresiedutodalPresidenteeinsuaassenzadalVicePresidente,inassenzadi entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Perledeliberedicuiall’art.20,comma1,letterea),f),g),h),k),m)edo),ealcomma 2, le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri.
- Per le delibere aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere j), k), l), m), o), p), u), del comma 1 dell’art. 20 è comunque necessaria la presenza di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) o b), del decreto del ministero del Lavoro n. 211/97, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori e uno dei datori di lavoro.
- DelleriunionidelConsiglioèredatto,suappositolibro,ilrelativoverbalesottoscrittodal Presidente e dal segretario, quest’ultimo scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
- Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
- Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del Codice civile.
Art. 22 – Presidente
- Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
- A turno, Presidente e Vice Presidente sono eletti alternativamente tra i componenti del Consiglio in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di requisiti di professionalità.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza e sta per essa in giudizio.
- IlPresidentepuòcompiereattididisposizioneeccedentil’ordinariaamministrazionesolo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate.
- Il Presidente:
a) sovrintendealfunzionamentodelFondo;
b) convoca, a seguito di conforme delibera del Consiglio di amministrazione e
presiede le sedute dell’Assemblea;
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c) convoca il Consiglio di amministrazione;
- d) cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di
Amministrazione;
- e) effettualecomunicazioniallaCovipinmateriadiconflittodiinteressi;
- f) trasmette alla Covip le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
- g) trasmette alla Covip ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva ed allega
una nota descrittiva del contenuto della variazione medesima;
- h) segnala, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di
equilibrio;
- i) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal presente Statuto o dal
Consiglio di amministrazione.
- Il Consiglio di amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vice Presidente o a singoli consiglieri. Il Presidente può delegare al Vice Presidente il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa. Gli atti relativi a disposizioni di pagamento sono validamente assunti ove sottoscritti dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
- In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
- Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica contestualmente all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 – Responsabile del Fondo
- Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione, e può assumere anche le funzioni del Direttore generale.
- Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
- Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
- Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- IlResponsabiledelFondosvolgelapropriaattivitàinmanieraautonomaeindipendentee riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice civile.
- SpettainparticolarealResponsabiledelFondo:
- – verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli
aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del
presente Statuto;
- – vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna
linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- – verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli
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- – inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- – vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 23-bis – Direttore generale del Fondo
- IlDirettoregeneraledelFondoènominatodalConsigliodiamministrazione.
- Il Direttore generale del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità come definiti dalla normativa vigente.
- Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
- Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale del Fondo dei suddetti requisiti.
- Il Direttore generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce al Responsabile del Fondo, nonché al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice civile.
- SpettainparticolarealDirettoregeneraledelFondo:
- – supportare il Consiglio di amministrazione nelle scelte di politica gestionale,
fornendo allo scopo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dal Consiglio di amministrazione medesimo, nonché alla loro compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili;
- – attuare le decisioni del Consiglio di amministrazione, curando l’efficiente gestione del Fondo attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro, l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
- – attivare strumenti di controllo di gestione volti a verificare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative;
- – fornire al Consiglio di Amministrazione gli elementi ed i criteri di analisi idonei a consentire la valutazione dei soggetti portatori di interessi nei confronti del Fondo;
- – predisporre il manuale operativo del Fondo ed adottare le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni ivi contenute;
- – supportare il Responsabile del Fondo nell’attività di indirizzo e controllo dei gestori patrimoniali, con particolare riguardo al rispetto dei limiti di investimento ed al conseguimento dei risultati attesi;
- – supportare il Responsabile del Fondo nell’attività di vigilanza sulle operazioni in conflitto di interessi;
- – assicurare al Responsabile del Fondo l’ausilio necessario per lo svolgimento degli accertamenti volti ad individuare vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e sui provvedimenti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- – supportare il Consiglio di amministrazione nelle scelte di politica gestionale,
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– curare la trattazione degli esposti provenienti dai lavoratori associati, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione e dalle relative Organizzazioni di rappresentanza
Art. 24 – Collegio dei sindaci. Criteri di costituzione
- IlCollegiodeisindaciècostituitoda4componentieffettivideiquali2inrappresentanza dei lavoratori e 2 dei datori di lavoro associati, nonché da 2 componenti supplenti dei quali 1 in rappresentanza dei lavoratori e 1 dei datori di lavoro associati. I delegati rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei Sindaci di propria competenza. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati dei lavoratori o dei delegati dei datori di lavoro associati.
- Costituiscono il Collegio dei sindaci i candidati delle liste, rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro associati che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Collegio dei sindaci i candidati delle liste, rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro associati, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti espressi dai delegati delle rispettive componenti.
- Tutti i componenti del Collegio dei sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
- La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
- I Sindaci durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
- Ilsindacochecessidallacaricaperqualsiasimotivoèsostituitoperilperiodoresiduodal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
- La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- L’AssembleaprocedeallanominadelPresidentedelCollegio.
Art. 25 – Collegio dei sindaci. Attribuzioni
- Il Collegio dei sindaci vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Fondo e sul suo concreto funzionamento.
- Al Collegio dei sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.
- SpettaalCollegiovigilaresullacoerenzaecompatibilitàdell’attivitàdelFondoconilsuo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge.
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- Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- Il Collegio ha l’obbligo di riferire alla Covip le irregolarità che incidono sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo di cui sia venuto a conoscenza. In tal caso il Collegio trasmette alla Covip i verbali delle riunioni nelle quali è stata affermata l’esistenza delle irregolarità, nonché i verbali delle riunioni che eventualmente abbiano escluso la sussistenza delle medesime irregolarità se in seno al Collegio si è manifestato dissenso.
- I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, nonché alle riunioni dell’Assemblea. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci, decadono dall’ufficio.
- IlCollegiodeisindacideveconvocarel’Assembleaovenonprovvedanogliamministratori.
Art. 26 – Collegio dei sindaci. Modalità di funzionamento e responsabilità
- Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
- Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da spedire ai componenti il Collegio almeno 15 giorni prima della data della riunione.
- Neicasidiurgenzaleconvocazioni,concontestualetrasmissionedell’ordinedelgiornoe dell’eventuale documentazione sono fatte con telegramma o fax ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Delle riunioni del Collegio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
- L’azionediresponsabilitàneiconfrontideiSindacièdisciplinatadall’art.2407delCodice civile.
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B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27- Incarichi di gestione
- Il Fondo gestisce le proprie risorse mediante convenzioni con i soggetti gestori abilitati dalla normativa vigente.
- LerisorsedelFondosonogestitenelrispettodeilimitiprevistidallanormativavigentee, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.
- I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della Covip.
- Leconvenzioniconigestoriprevedono,tralealtrecose,almeno:
a) ildepositodelpatrimonioconferitoingestioneincontirubricaticomedigestioneperconto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
- b) le linee di indirizzo dell’attività di investimento nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l’indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico;
- c) le modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
- d) la facoltà di recesso senza penalizzazioni per il Fondo prevista in qualsiasi momento, in caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, di insorgenza di gravi conflitti di interessi e di eventi tali da far venire meno i presupposti di solidità ed
affidabilità del gestore;
- e) l’attribuzionealFondodellatitolaritàdeidirittidivotoinerentiaivalorimobiliarinei
quali è investito il patrimonio.
- Il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla Covip.
- Il gestore a cui è stato revocato l’incarico per effetto dell’esercizio da parte del Fondo del diritto di recesso ovvero il gestore che eserciti in proprio la facoltà di recesso, è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire previo perfezionamento della convenzione con altro soggetto gestore.
Art. 28 – Banca depositaria
- Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
- FermarestandolaresponsabilitàdelFondoperl’operatodelsoggettodelegato,ilcalcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
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- Per la selezione e la scelta della Banca depositaria, il Consiglio di amministrazione del Fondo opera in conformità alle norme di legge vigenti.
- La banca depositaria è responsabile nei confronti di Fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Covip e al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei sindaci del Fondo sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo. La banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all’efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.
- FermarestandolaresponsabilitàdellabancadepositarianeiconfrontidelFondo,essaha la facoltà di sub depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione centralizzata di titoli in deposito della Banca d’Italia, ovvero presso analoghi organismi italiani e esteri che svolgono attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari, presso banche italiane od estere e presso Società di intermediazione mobiliare o imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela.
- La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l’incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell’azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione deve altresì precisare che l’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un’altra banca in possesso dei requisiti previsti accetti l’incarico di depositaria in sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.
- Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di Banca depositaria.
Art. 29 – Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 – Gestione amministrativa
- Al Fondo spetta di curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
- latenutadeirapporticonisoggettigestorieconlabancadepositaria;
- latenutadellacontabilità;
- la raccolta e gestione delle adesioni;
- laverificadelleposizionicontributiveindividualidegliaderenti;
- lagestionedelleprestazioni;
- la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- la predisposizione della modulistica e delle note informative, della
rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- losvolgimentodegliadempimentifiscaliecivilistici.
- Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
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- Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- IlGestoreamministrativoèresponsabileneiconfrontidelFondoedegliaderentiperogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip.
- Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei sindaci.
- Le scritture contabili di cui al presente articolo, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che avrà inizio dalla data dell’autorizzazione rilasciata dalla Covip.
- Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei sindaci.
- Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
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PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
- L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
- La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
- IncasodiadesionemedianteconferimentotacitodelTFRilFondo,sullabasedeidati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2 e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- In conformità alle disposizioni della Covip, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Art. 35 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
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Art. 35-bis Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto possono essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato di comune accordo tra le parti.
- Qualora una delle parti, entro trenta giorni dall’insorgere della controversia, non abbia provveduto a nominare l’arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale competente su istanza dell’altra parte.
- Il Collegio giudica secondo diritto. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell’incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
- L’arbitrato previsto dal presente articolo è da intendersi come “arbitrato rituale” disciplinato dagli artt. 806 e segg. Cpc.
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PARTE VI NORME FINALI
Art. 36 – Modifica dello Statuto
- Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria e sottoposte all’approvazione della Covip.
- Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.
- Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
- L’Assemblea straordinaria può deliberare altresì lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
- Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Covip tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento di cui sopra.
- La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.
- Inognicasoiliquidatoriprovvedonoallaintestazionedirettadellacoperturaassicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
- I lavoratori associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui all’art. 11 hanno facoltà di trasferire l’intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale ovvero facoltà di riscattarla.
Art. 38 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.
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