Contratto Integrativo Regionale di Lavoro
per il personale con qualifica dirigenziale dell’Agenzia Forestas (ex Ente Foreste della Sardegna)
LR 8/2016 art. 48 c.4
Parte normativa 2008-2009 Parte economica 2008-2009
Il giorno 09 Aprile 2018 alle ore 19.10 presso la sede del Coran ha avuto luogo l’incontro tra: prof.ssa Piera Loi
dott. Salvatore Piras
dott. Sergio Solinas
componenti il Co.Ra.N. in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, e:
p.a. Gianluca Cinus
ing. Alessio Saba
rappresentanti dell’Organizzazione sindacale Confederdia.
Le parti
- Vista la delibera di GR 22/34 del 03/05/2017 ed i relativi allegati
- Vista la delibera di GR 53/8 del 27/11/2017
- Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia Forestas n. 029 del 14/03/2018
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto definitivamente il Contratto integrativo regionale di lavoro (di cui all’art 48 c.4 della LR 8/2016) per il personale dell’Agenzia Forestas avente qualifica dirigenziale, per consentirne la successiva applicazione, come appresso indicato.
Modifiche al CIRL 2002-2003 come integrato dal CIRL 2004-2007:
Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo.
Gli arretrati contrattuali devono essere corrisposti senza ritardo e comunque non oltre la retribuzione liquidata in data successiva al trentesimo giorno dalla stipulazione definitiva del rinnovo contrattuale.
Art. 38 – Valutazione dei dirigenti e retribuzione di risultato
Omissis
11. A tutti i dirigenti, con decorrenza dagli effetti economici della nomina e fino al conferimento formale delle funzioni dirigenziali, viene corrisposta la retribuzione di risultato nella misura pari al 70% dell’importo previsto per il Direttore di Servizio.
12. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione altresì al verificarsi di soluzione di continuità nel rinnovo degli incarichi, con esclusione delle ipotesi regolate dall’art. 22 della L.R. 31/1998 e s.m.i..
Art.41 – Buono mensa
L’articolo 41 del CIRL 2002- 2003 è integralmente sostituito dal seguente:
- A far data dal giorno 01 gennaio 2008 ai dirigenti spettano un numero di buoni pasto calcolato su base annua nella misura di due per settimana e nel numero massimo di 10 al mese, in relazione al servizio pomeridiano prestato. Il valore del buono è pari a 9,30 euro.
- A decorrere dal 01.10.2012, anche ai fini del calcolo dei costi contrattuali, l’importo del buono pasto è rideterminato in euro 7,00 in applicazione dell’articolo 5 comma 7 del Decreto legge 06.07.2012 n° 95 convertito con legge 07.08.2012 n° 135.
Parte economica
Tabella nuovi importi economici retribuzione tabellare e di posizione
2008 | |
Anno | Importo |
Tabellare | € 43.851 ,31 |
Retribuzione di Posizione DS (mensile) | € 2.664,54 |
Retribuzione di Posizione DG (mensile) | € 3.891,25 |
Retribuzione di Risultato DS (annua) | Invariata in attesa pronunciamento Tribunale |
Retribuzione di Risultato DG (annua) | Invariata in attesa pronunciamento Tribunale |
2009 | |
Anno | Importi |
Tabellare | € 44.498,09 |
Retribzione di Posizione DS (mensile) | € 2.703,84 |
Retribuzione di Posizione DG ( mensile ) | € 3.948,641 |
Retribuzione di Risultato DS (annua ) | Invariata in attesa pronunciamento Tribunale |
retribuzione di Risultato DG ( annua ) | Invariata in attesa pronunciamento Tribunale |
In merito alla applicazione dell’art.4, le parti stabiliscono che, per le annualità 2008 – 2017 i buoni pasto saranno forfettariamente stimati, per ciascun dirigente, nella misura di 90 buoni per anno, considerando, quale riferimento, una media di due buoni settimanali per 45 (su 52). settimane lavorate.
Per l’anno 2012, il calcolo è effettuato considerando n. 67 buoni pasto del valore di € 9.30 e n. 23 buoni pasto del valore di € 7.00.
Dal 2018 saranno computati per ciascun dirigente in relazione all’effettivo servizio pomeridiano effettuato.
l buoni pasto arretrati dovranno essere corrisposti:
per gli anni 2008 – 2009 entro il mese di giugno 2018
per gli anni 2010 – 2011 – 2012 entro il mese di dicembre 2018
per gli anni 2013 – 2014 – 2015 entro il mese di giugno 2019
per gli anni 2016 – 2017 entro il mese di dicembre 2019
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Dichiarazione a verbale dell’O.S. CONFEDERDIA-Forestas
L’O.S. Confederdia permane nel ritenere valido il contratto sottoscritto con il competente CORAN in data 21.03.2014 e disapplicato da parte datoriale. Ciò nondimeno, in attesa del pronunciamento del competente Tribunale ove sono state instaurate cause civili, stante il lunghissimo tempo trascorso dalla scadenza del contratto (oltre 10 anni) ritiene fondamentale dare atto delle parti contrattuali non controverse affinché il contratto legittimamente sottoscritto in data 21.03.2014 trovi (anche solo parziale) applicazione.
Si vuole inoltre evidenziare che, dall’entrata in vigore della LR 8/2016, sono venuti a cessare gli sgravi contributivi che erano alla base delle motivazioni per le quali si è tenuta, nel tempo, una contrattazione (collettiva ed integrativa) differente dal comparto dei dirigenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti: è così venuta a mancare qualsiasi legittima e sensata motivazione per sostenere maggiori costi per la contrattazione da applicarsi a sole 13 posizioni dirigenziali quando è disponibile ed applicabile il contratto utilizzato per le restanti 200 posizioni circa del “sistema regione”. Ciò sempre per incomprensibile ed illogica posizione della sola parte datoriale.
Per la successiva contrattazione (alla data di sottoscrizione del presente contratto abbondantemente scaduta e carente di indirizzi politici per il rinnovo), l’OS Confederdia auspica che l’applicazione del contratto di lavoro dei dirigenti dell’Amministrazione e degli Enti sia esteso anche ai 13 dirigenti dell’Agenzia Forestas.
Discorso del tutto simile va fatto con riferimento alla modalità di contrattazione integrativa con la quale si persevera, sempre per volontà datoriale e di alcune OO.SS. dell’agro-industria, nell’ambito della contrattazione del restante personale di Forestas.
In particolare, per quanto attiene ai lavoratori rappresentati da Confederdia – Dirigenti Quadri ed Impiegati (per i quali questa O.S. detiene la quasi totale rappresentatività) – nonché per tutti gli Operai di Forestas si stigmatizza il mantenimento in una sorta di “recinto contrattuale” esterno al c.d. “Sistema Regione”, unico caso nello scenario delle agenzie e degli enti della R.A.S. con un contratto disapplicato ed inapplicabile in gran parte dei suoi fondamentali istituti contrattuali.
A margine della firma di questo integrativo la O.S. Confederdia-Forestas ritiene altresì necessario rimarcare che l’attuale utilizzo della Contrattazione Integrativa per il personale dell’Agenzia Forestas resta lontano dai criteri di legittimità, economicità, buona gestione, e rispetto delle stesse linee guida della L.R. 24/2014 e delle osservazioni già formulate, anche recentemente, dalla stessa Corte dei Conti sul merito, anche con specifico riferimento ai precisi confini della contrattazione integrativa che nel caso di Forestas sono stati continuamente oltrepassati utilizzando il CIRL come una perenne (non-)soluzione tampone all’inadeguatezza dei contratti nazionali scritti e stipulati da parti private per il settore privato dell’Agro-industria.
Infine, si vuole specificare che l’attuale assetto contrattuale del personale dell’Agenzia regionale Forestas (art. 48 LR 8/2016) espone a forti criticità organizzative ed operative la dirigenza nell’applicazione corretta e puntuale delle norme del pubblico impiego; tant’è che i dirigenti si trovano, come noto, ad ogni piè sospinto a doversi barcamenare tra la parziale applicazione del D.lgs. 165/2001 e della L.R. 31/1998 e le note esigenze di garantire con efficienza ed efficacia azioni ed interventi attribuiti dalla Legge Forestale all’Agenzia, molti dei quali nell’alveo della Protezione Civile. Questa insostenibile situazione – sempre ed interamente riconducibile all’assetto contrattuale – comporta per la dirigenza il continuo rischio di essere chiamati a risponderne, a livello contabile e patrimoniale.
CO.RA.N. CONFEDERDIA
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1 Variazioni in diminuzione per l’applicazione di quanto richiesto dal collegio dei revisori in merito al contenimento complessivo degli aumenti entro il 3.2% nel biennio